Legge di stabilità 2011 (L. 13 Dicembre 2010 n. 220, Art. 1, co. 33)

LEGGE 13 dicembre 2010 , n. 220 (in Suppl. ordinario n. 281 alla Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 297). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2011)

ARTICOLO N.1 – Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

comma 33
33. L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l’anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l’anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010 (1).

(1) Vedi l’articolo 1 del D.M. 25 gennaio 2012 , n. 64104.


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