Mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92, Art. 4)

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 (in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153). – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)

 

Articolo 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

(omissis)

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta’ non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (M).

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e’ trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8 (N).

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione (O).

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta’, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta’ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (P).

[12. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.] (Q) (4)

12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione (5).

[13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo] (6) (R).

14. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

[15. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione] (7) (S).

(4) Comma abrogato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 252, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(6) Comma abrogato dall’articolo 34, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

(7) Comma abrogato dall’articolo 34, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

(M) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014.

(N) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014.

(O) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014.

(P) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS 07 agosto 2013, n. 12850; Messaggio INPS 23 luglio 2014, n. 6235; Messaggio INPS 29 luglio 2014, n. 6319; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 33/2014.

(Q) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 marzo 2015, n. 3/2015.

(R) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791.

(S) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 3 luglio 2014, n. 5791.


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