Attività formative per apprendisti (Decreto Ministero Lavoro 8 Aprile 1998)

Art. 1

  1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’ azienda di cui all’ Art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l’ esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’ intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’ assistenza tecnica dell’ IFSOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente piè rappresentative.

Art. 2

  1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all’ azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
    1. contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell’ attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’ organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
    2. contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame.
  2. Ai contenuti di cui al punto a ) non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’ Art. 17 comma 1, lettera c ), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
  3. La formazione esterna all’ azienda, purchè debitamente certificata ai sensi del successivo Art. 5, ha valore di credito formativo nell’ ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell’ obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Art. 3

  1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate al punto a ) del primo comma dell’ articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purchè siano in grado di dimostrare l’ avvenuta partecipazione ai corsi.
  2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’ attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell’ apprendistato.

Art. 4

  1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’ apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
  2. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell’ impresa.
  3. I decreti di cui all’ Art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l’ acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
  4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all’ attività formativa svolta.

Art. 5

  1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego. Copia dell’ attestato è consegnato al lavoratore.
  2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’ attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall’ Art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6

  1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’ Art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

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