Tutor Aziendale – ( Decreto Ministero Lavoro 28 Febbraio 2000 )

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 28 febbraio 2000
(in G.U., 11 marzo, n. 59).
Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’ Art. 16 , comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: “Norme in materia di promozione dell’ occupazione”.

Art. 1

  1. Il tutore aziendale per l’ apprendistato ha il compito di affiancare l’ apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’ esercizio delle attività lavorative e di favorire l’ integrazione tra le iniziative formative esterne all’ azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
  2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all’ azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
  3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’ apprendista ai fini dell’ attestazione da parte del datore di lavoro.

Art. 2

  1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’ impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese Art.giane, dal titolare dell’ impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
  2. Il lavoratore designato dall’ impresa per le funzioni di tutore deve:
    1. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’ apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
    2. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’ apprendista;
    3. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
  3. Il requisito di cui al comma 2, lettera c ), del presente Art.colo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
  4. Ciascun tutore può affiancare non piè di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese Art.giane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

Art. 3

  1. Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente piè rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
    1. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
    2. comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
    3. gestire l’ accoglienza e l’ inserimento degli apprendisti in azienda;
    4. gestire le relazioni con i soggetti esterni all’ azienda coinvolti nel percorso formativo dell’ apprendista;
    5. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
    6. valutare i progressi e i risultati dell’ apprendimento.
  2. I tutori di cui al comma 1, dell’ Art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all’ avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell’ Art. 1, del presente decreto nell’ ambito delle attività formative per apprendisti.
  3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all’ Art. 16 , comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196, verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.

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