Associazione in partecipazione: nozione e disciplina (Artt. 2549 e ss. C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Codice civile, approvato con Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 262

– Omissis –

LIBRO QUINTO

Del lavoro

TITOLO VII

Dell’associazione in partecipazione

Articolo 2549

Nozione.

  1. Con il contratto di associazione in partecipazione ( 219 trans. ) l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piè affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (1350 n. 9, 2553).
  2. Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, l. 28 giugno 2012, n. 92 (RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)

Articolo 2550

Pluralità di associazioni.

  1. Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Articolo 2551

Diritti ed obbligazioni dei terzi.

  1. I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante ( 2554 )

Articolo 2552

Diritti dell’associante e dell’associato.

  1. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante ( 2554 )
  2. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
  3. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piè di un anno ( 2261, 23203 , 2476 )

Articolo 2553

Divisione degli utili e delle perdite.

  1. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (1).

(1) V. art. 77 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 2554

Partecipazione agli utili e alle perdite.

  1. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
  2. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.


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