Provvedimenti Amministrativi – Efficacia, Invalidità, Revoca e Recesso – ( Legge 7 Agosto 1990 n 241 – Artt. 21 bis – 21 nonies )

– Omissis –

CAPO IV-bis

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (1)

(1) Capo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Bis

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (1)
  1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Ter

Esecutorietà (1)
  1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
  2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Quater

Efficacia ed esecutività del provvedimento (1)
  1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
  2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Quinquies

Revoca del provvedimento (1)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico (2).

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 13, comma 8-duodevicies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40. Vedi, anche il comma 8-undevicies.

Art. 21-Sexies

Recesso dai contratti (1)
  1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Septies

Nullità del provvedimento (1)
  1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
  2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Octies

Annullabilità del provvedimento (1)
  1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
  2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-Nonies

Annullamento d’ufficio
  1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
  2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

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