Cassa intergrazione guadagni (DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299, Art. 1)

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116). – Decreto convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451 (in Gazz. Uff., 19 luglio 1994, n. 167). – Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inps 23 maggio 2012, n. 73; Messaggio Inps 8 agosto 2013, n. 12903.

Art. 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
  1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l’ andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territorali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.P1-n-116Nadia
  2. In attesa dell’ entrata in vigore dei regolamenti di cui all’ Art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all’ Art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull’ andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull’ andamento dell’ utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
  3. [Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l’ esame congiunto di cui all’ Art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè alla commissione regionale per l’ impiego perchè questa, con l’ assistenza tecnica dell’ agenzia per l’ impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l’ esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piè regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l’ ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l’ istanza di primo riconoscimento (1) (2) (3)
  4. Il comma 3 dell’ Art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
    ” 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’ azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’ impresa ed alla sua articolazione sul territorio.”.
  5. Il secondo comma dell’ articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:
    “L’ importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell’ orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare:

    1. l’ importo mensile di lire 1.248.021;
    2. l’ importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’ integrazione medesima, comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a ) e b ), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b ), sono aumentati nella misura dell’ 80 per cento dell’ aumento derivante dalla variazione annuale dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.” (4).
  6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, di cui al comma 2-bis dell’ Art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all’ Art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a ) e b ), dell’ Art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all’ attuazione, da parte dell’ appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all’ applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria (5).

(1) Comma modificato dall’ articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.
(2) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’ articolo 4, comma 13, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Comma abrogato dall’ articolo 13, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.
(4) Comma sostituito dall’ articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’ articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.

– Omissis –


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