Istituzione di una Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria (Decreto Luogotenenziale 9 Novembre 1945 n. 788)

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 788

( in G.U., 27 dicembre, n. 155 )

Decreto convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451

Istituzione della Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell’ industria dell’ Alta Italia (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 2 della legge 21 maggio 1951, n. 498 a partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

 

 

 

 

 

Parte I

 

 

 

Istituzione di una Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria

 

 

 

 

 

Art. 1

 

  1. Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.
  2. Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l’ integrazione è dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.
  3. Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’ integrazione è dovuta, entro i limiti di cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’ orario normalmente praticato dalle imprese industriali.
  4. La integrazione si calcola tenendo conto dell’ orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga (1).

 

(1) Comma aggiunto dall’ articolo 10 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 . Vedi inoltre articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 2

 

  1. Nel caso in cui la riduzione dell’ orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’ orario su periodi ultrasettimanali, predeterminati, l’ integrazione è dovuta, entro i limiti di cui all’ Art. 1, sulla base della durata media settimanale dell’ orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

 

Art. 3

 

  1. L’ integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
  2. Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.

 

Art. 4

[Agli operai ammessi alla integrazione sono dovuti gli assegni familiari a carico della relativa Cassa nella misura normale ove lavorino non meno di 24 ore alla settimana.
A coloro che compiono meno di 24 ore di lavoro nella settimana sono corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.] (1)

(1) Articolo modificato dall’ articolo 12 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e successivamente abrogato dall’ articolo 7 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 5

 

  1. Agli effetti dell’ integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di 8 ore.
  2. Per gli operai retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’ integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’ integrazione è dovuta.
  3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e previo parere del Comitato di cui al successivo Art. 7 possono essere fissati particolari criteri per la determinazione della retribuzione e stabilite apposite tabelle di salari medi per categoria.

 

Art. 6

 

  1. Per provvedere alla corresponsione della integrazione di cui agli articoli precedenti è istituita presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale la “Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria”
  2. La Cassa è amministrata dall’ Istituto predetto che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (1).

 

(1) Vedi articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Art. 7

 

  1. Sovraintende alla Cassa un Comitato speciale presieduto dal presidente dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell’ Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
    1. il direttore generale della previdenza e dell’ assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    2. un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell’ industria e commercio;
    3. tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori.
  2. Il direttore generale dell’ Istituto nazionale di previdenza sociale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.
  3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

 

Art. 8

 

  1. Spetta al Comitato:
    1. dare parere sulle questioni che comunque possano sorgere sull’ applicazione del presente decreto;
    2. esaminare i bilanci annuali;
    3. decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.
  2. Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l’ applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l’ integrazione dei guadagni ai lavoratori dell’ industria, nonché lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno (1).

 

(1) Comma inserito dall’ articolo 3 della legge 21 maggio 1951, n. 498.

Art. 9

 

  1. Contro le decisioni di cui al n. 3 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
  2. Spetta tuttavia all’ interessato l’ azione avanti l’ autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.
  3. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell’ Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.

 

Art. 10

 

  1. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nonché da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

 

Art. 11

 

  1. [ Al pagamento della integrazione di cui al presente decreto si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e col concorso dello Stato.
  2. Il contributo a carico delle aziende è fissato nella misura del 5% delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai (1).
  3. Il concorso dello Stato è pari al gettito complessivo dei contributi dei datori di lavoro.
  4. La misura del contributo a carico delle imprese può essere modificata con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.
  5. Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo, nonché per il pagamento di esso, si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.] (2)

 

(1) A norma dell’ R.D. del 20 maggio 1946, n. 371 e dell’ articolo 13 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 il contributo di cui al presente comma è fissato nella misura del 3,50% delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 14 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 .

Art. 12

 

  1. Il pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
  2. L’ importo della integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all’ impresa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le gestioni speciali affidate all’ Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 13

 

  1. [ E’ autorizzata l’ anticipazione da parte dello Stato all’ Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della Cassa di cui al precedente Art. 6, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del presente decreto.
  2. L’ anticipazione sarà fatta senza gravame d’ interessi. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il pagamento delle integrazioni di cui al presente decreto.] (1)

 

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 14 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 .

Art. 14

 

  1. [ Le norme sulle integrazioni salariali si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale (1).] (2)
  2. [ Le compagnie e i gruppi portuali sono autorizzati a rivalersi dell’ importo dei contributi dovuti sulle persone ed enti nell’ interesse dei quali sono compiute le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci da essi disimpegnate.] (2)
  3. Con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, le disposizioni stesse possono essere estese ad altre categorie di imprese e di operai e fissate le norme integrative eventualmente necessarie.

 

(1) Comma sostituito dall’ articolo 4 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 .
(2) Comma abrogato dall’ articolo 4 della legge 21 maggio 1951, n. 498.

Art. 15

 

  1. Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

 

Art. 16

 

  1. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l’ ammenda da lire 200.000 a L. 1.000.000 (1).
  2. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell’ applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 200.000 a L. 600.000 (1).
  3. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 salvo che il fatto costituisca reato piè grave (1).
  4. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio della Cassa di cui al precedente Art. 6.

 

(1) La sanzione dell’ ammenda prevista dal presente articolo è stata sostituita con la sanzione amministrativa per effetto delle disposizioni di cui all’ articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ importo della sanzione è stato così elevato dall’ articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli articoli 113, primo comma e 114, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Art. 17

 

  1. Nelle contravvenzioni al presente decreto il contravventore, prima dell’ apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all’ Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale di cui all’ Art. 7, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell’ ammenda stabilita.
  2. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l’ Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell’ articolo precedente, comma primo.

 

 

PARTE II

Disposizioni transitorie per le province dell’ Alta Italia

 

Art. 18

 

  1. A tutti gli effetti è prorogata fino alla data del 14 ottobre 1945, la validità del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell’ Alta Italia.

 

Art. 19

 

  1. Le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, sono tenute ad osservare il divieto di cui all’ Art. 1 del decreto stesso fino al 31 dicembre 1945.
  2. Esse però hanno l’ obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 1945, di licenziare coloro che risultino di avere svolto qualsiasi attività per incarico dell’ O.V.R.A. o che siano stati colpiti nei provvedimenti di epurazione per attività fascista con una sospensione di almeno tre mesi.
  3. Le imprese medesime sono inoltre autorizzate a licenziare coloro che siano incorsi nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore o che senza grave giustificato motivo rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro.
  4. Le imprese medesime sono pure autorizzate a licenziare i lavoratori contemplati dall’ Art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e coloro che hanno altre risorse personali e familiari.
  5. Ai lavoratori di cui al 2° e 3° comma del presente articolo non compete alcuna indennità di licenziamento (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D. Lgs. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

Art. 20

 

  1. Allo scopo di consentire un alleggerimento delle imprese industriali e il trapasso alle categorie di provenienza dei lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 1943, è consentito alle imprese medesime di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che siano occupati in mansioni diverse da quelle della categoria di normale appartenenza, fatta eccezione dei partigiani, riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, dei reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia, e dai campi di concentramento, delle vittime e dei perseguitati politici e degli apprendisti di età non superiore ai 21 anni (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D. Lgs. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

Art. 21

 

  1. Gli accertamenti delle condizioni che possano dar luogo ai provvedimenti di cui agli articoli 19 e 20 sono eseguiti da commissioni composte di due rappresentanti per parte delle organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  2. Le controversie che possono insorgere sono decise da tre arbitri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni locali dei lavoratori, l’ altro in rappresentanza di quelle dei datori di lavoro e il terzo scelto d’ intesa fra i rappresentanti predetti o, in mancanza, dal presidente del Tribunale competente per territorio (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

Art. 22

 

  1. Ai lavoratori licenziati a termini dell’ Art. 20 compete:
    1. l’ indennità prevista dai contratti collettivi per la risoluzione del rapporto di lavoro;
    2. una indennità giornaliera di L. 30 a carico dell’ impresa, sino a quando il lavoratore non trovi altra occupazione e comunque per non oltre due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
    3. gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa per tutto il periodo in cui compete la indennità di cui al precedente n. 2;
    4. il trattamento di disoccupazione previsto dalle vigenti disposizioni, a decorrere dal giorno della risoluzione del rapporto di lavoro e per la durata stabilita dalle disposizioni stesse (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

Art. 23

 

  1. Fino al 31 dicembre 1945 le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, presso le quali si attui un orario superiore alle 40 ore settimanali dovranno ridurre la durata a tale limite, allo scopo di riassorbire i lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie per le quali è richiesto l’ impiego di lavoro.
  2. Fino al 31 dicembre 1945 è rimesso in vigore per le imprese predette il R.decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, sulla riduzione della settimana lavorativa a 40 ore, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 203.
  3. Nelle assunzioni ai posti che si renderanno disponibili per effetto dell’ applicazione della settimana lavorativa di 40 ore, deve essere data la precedenza ai partigiani riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, ai reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia e dai campi di concentramento, alle vittime e perseguitati politici (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

Art. 24

 

  1. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 1945, la integrazione di cui all’ Art. 1 è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 0 e le 40 ore settimanali nei confronti dei dipendenti delle imprese soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 523, anche se rivestenti qualifica impiegatizia.
  2. Oltre il contributo per gli operai di cui all’ Art. 11 del presente decreto , è dovuto dalle imprese predette un contributo nei confronti degli impiegati nella misura del 5% degli stipendi al lordo corrisposti con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1945.
  3. Per il computo dei contributi dovuti dalle imprese stesse nei confronti degli operai e degli impiegati non si applicano fino al 31 dicembre 1945 i limiti per la retribuzione previsti dall’ ultimo commadell’ Art. 11 succitato (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50 le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al sino al 31 gennaio 1946.

 

PARTE III

Disposizioni finali

 

Art. 25

 

  1. I contratti collettivi di lavoro 13 giugno 1941 e 29 luglio 1941, relativi alla Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria lavoranti a orario ridotto, sono abrogati.
  2. Cessano i rimborsi posti a carico della Cassa stessa di indennità e di assegni previsti da contratti collettivi di lavoro, fermo restando l’ obbligo da parte delle aziende di corrispondere a proprio carico ai lavoratori aventi diritto le indennità e gli assegni previsti da tali contratti.
  3. Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa medesima, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti che si riferiscono a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere fatte sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data predetta (1).
  4. E’ abrogato il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, relativo alla concessione del premio straordinario di operosità e di altri benefici ai lavoratori portuali.

 

(1) Per la riapertura del termine di cui al presente comma vedi articolo 19 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 .

Art. 26

 

  1. Con la fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è chiusa la gestione relativa alla Cassa di cui al precedente articolo ed è istituita per essa una gestione di stralcio presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale sotto la vigilanza del Comitato, e sotto il controllo del collegio dei sindaci, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 10 del presente decreto.
  2. I saldi attivi e passivi, della gestione predetta saranno devoluti alla Cassa di cui all’ Art. 6 del presente decreto.
  3. Le operazioni inerenti alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e quelle compiute in esecuzione del presente decreto fino al 31 dicembre 1945 nelle provincie soggette al decreto legislativo precitato, costituiscono una distinta gestione per la quale con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni necessarie per la copertura degli eventuali disavanzi e per la devoluzione degli eventuali residui attivi, sentito il Comitato suindicato (1).
  4. Le funzioni di controllo sulla gestione di cui al comma precedente, sono esercitate dal collegio dei sindaci previsto dall’ Art. 10 del presente decreto (1).

 

(1) Per il termine perentorio delle richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della speciale gestione di cui al presente comma vedi articolo 18 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 .

Art. 27

 

  1. La vigilanza per l’ applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell’ Ispettorato del lavoro.

 

Art. 28

 

  1. Il presente decreto entra in vigore col periodo di paga che si inizia successivamente alla data della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
  2. Esso avrà effetto per le provincie soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 15 ottobre 1945 per quelle restituite all’ amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l’ applicabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!