Deindustrializzazione Crisi Territoriali o Settoriali – ( Decreto-legge 20 maggio n. 148 convertito in Legge 19 Luglio 1993 n. 236 – artt. 1 e 7 )

Decreto-legge 20 maggio 1993 N. 148 (convertito in Legge 19 Luglio 1993 n. 236) – Artt. 1 e 7 – interventi urgenti a sostegno dell’occupazione

ARTICOLO N.1

Fondo per l’occupazione.

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:

a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l’impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee (1).

1- bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (2).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell’occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l’erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (3).

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile (4).

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell’organico calcolato sulla media dell’ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (5).

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l’occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (6).

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l’impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all’incremento dell’occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (7).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l’occupazione, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (8) (9) (10) (11).

7- bis . I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l’impiego comunitari, verranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (12) (13) .

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione.

(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione e dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

(4) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

(5) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

(6) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

(7) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione.

(8) Il fondo di cui al presente comma, già incrementato dall’articolo 4, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, dall’articolo 13, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 è stato rifinanziato in ultimo dall’articolo 2, comma 519, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 5, comma 9, lettera b) del D.L. 24 maggio 2008, n. 93. A norma dell’articolo 63, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l’anno 2009. Vedi inoltre, l’articolo 19, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e l’articolo 7-ter, comma 14, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Per l’incremento dell’ autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’articolo 1, comma 29 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 e, per l’anno 2012, l’articolo 33, comma 20, della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui al presente comma e’ incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l’anno 2015 e di euro 400 milioni per l’anno 2016. L’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e’ ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall’anno 2015, a norma dell’articolo 1, comma 15, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell’articolo 1, comma 254, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, l’autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, e’ incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013. A norma dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n.85, l’autorizzazione di spesa di cui al presente comma è incrementata di 250 milioni di euro per l’anno 2013; inoltre, a norma della lettera c), del medesimo comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui al presente comma è incrementata di 219 milioni di euro per l’anno 2013. Da ultimo, a norma dell’articolo 21, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, l’autorizzazione di spesa di cui al presente comma è incrementata di 47,8 milioni di euro per l’anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l’anno 2014.

(9) Vedi inoltre l’articolo 2 del D.M. 18 luglio 2008, l’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(10) Per l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’articolo 21, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2013 n. 90. Per un ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’articolo 10, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Per un ulteriore incremento, per l’anno 2014 di 600 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(11) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l’articolo 5, comma 4 bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e l’articolo 11 bis, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124..

(12) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 17, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.

(13) Per la riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al presente comma, vedi l’ articolo 2, comma 12-undecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.


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