Estensione degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni (Legge 5 Novembre 1968 n. 1115)

 

 

 

Legge 5 Novembre 1968, n. 1115

Estensione, In Favore Dei Lavoratori, Degli Interventi Della Cassa Integrazione Guadagni, Della Gestione Dell’ assicurazione Contro La Disoccupazione E Della Cassa Assegni Familiari E Provvidenze In Favore Dei Lavoratori Anziani Licenziati

Preambolo

(Omissis)

 

 

 

 

TITOLO I

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI DELL’ OCCUPAZIONE

 

 

 

Art. 1

 

  1. Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, dell’ andamento della occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive.
  2. Per l’ esame della situazione sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

 

 

TITOLO II

INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L’ INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL’ INDUSTRIA

 

 

 

Art. 2

 

  1. A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell’ edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l’ integrazione salariale di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria nella misura dell’ 80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.
  2. La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell’ articolo 3 (1).

 

(1) Vedi, anche, l’ Art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 3

 

  1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l’ industria, il commercio e l’ artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonché la decorrenza dei relativi provvedimenti (1)(2).

 

(1) Vedi, anche, le modifiche e le integrazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1972, n. 464. Per la proroga del trattamento previsto dal presente articolo al 31 dicembre 1986, vedi l’ Art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, Conv. in L. 28 febbraio 1986, n. 45.
(2) Vedi il D.M. 6 novembre 1968.

Art. 4

 

  1. Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria (1).

 

(1) Vedi, anche, l’ Art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5

 

  1. Il primo comma dell’ Art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, è così modificato:”La concessione dell’ integrazione è data dalle sedi provinciali dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell’ istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell’ ispettorato del lavoro, da un funzionario dell’ intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell’ industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali”.] (1)

 

(1) Modifica il primo comma dell’ articolo 8, D.Lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869.

 

TITOLO III

ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE

 

 

 

Art. 6

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all’ indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all’ articolo 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
  2. Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresì, per le annate successive a quelle indicate dall’ Art. 1, secondo comma, del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella L. 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all’ indennità di disoccupazione di cui all’ Art. 32, lettera a) , della L. 29 aprile 1949, n. 264.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, al D.Lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, ed alla L. 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.
  4. Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell’ Art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

 

Art. 7

 

  1. Sono abrogati il secondo comma dell’ articolo 21 al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, l’ Art. 4 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell’ Art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell’ Art. 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULL’ ASSISTENZA AI DISOCCUPATI

 

 

 

Art. 8

 

  1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all’ entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti.
  2. L’ importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all’ orario contrattuale ordinario, percepito nell’ ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresì, della trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali.
  3. L’ importo del trattamento speciale, in caso di godimento dell’ indennità di disoccupazione, è diminuito dell’ ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.
  4. Il trattamento speciale di cui al presente articolo è corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale.
  5. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporrà, con proprio decreto, l’ istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all’ Art. 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e all’ Art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  6. La natura dei singoli corsi è determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti.
  7. La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l’ addestramento professionale dei lavoratori.] (1)

 

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 16, legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9

 

  1. Il trattamento di cui all’ articolo precedente è erogato dalla gestione dell’ assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si provvede:
    1. mediante versamento da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l’ assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore all’ entrata in vigore della presente legge.
  3. La misura dell’ addizionale di cui al precedente comma potrà essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l’ equilibrio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
    1. mediante versamento da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di una somma corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di cui al secondo comma dello stesso articolo, al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento delle indennità di disoccupazione, da effettuarsi all’ atto di ciascun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell’ impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo. (1)
  4. Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell’ assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni familiari.] (1)

 

Art. 10

 

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della L. 29 aprile 1949, n. 264, spetta anche a coloro i quali percepiscono l’ indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.
  2. A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresì l’ integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell’ Art. 4 della L. 2 aprile 1968, n. 424, per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei lavoratori disoccupati.

 

 

TITOLO V

ASSEGNO AI LAVORATORI ANZIANI LICENZIATI

 

 

 

Art. 11

 

  1. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all’ atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all’ Art. 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell’ importo previsto dall’ articolo 1 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
  2. L’ assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell’ assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.
  3. L’ assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l’ età di pensionamento.
  4. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
  5. L’ opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell’ assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall’ articolo 8.
  6. I titolari dell’ assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla L. 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
  7. Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli Artt. 21, 22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall’ Art. 47, legge 30 aprile 1969, n. 153. Vedi, anche, gli Artt. 44 e 69 della citata legge 153/1969 e gli Artt. 4 e 16, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, Conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 12

 

  1. Alla corresponsione dell’ assegno di cui all’ articolo precedente provvede l’ Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il fondo per l’ adeguamento delle pensioni, nel cui ambito è istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all’ Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e con il concorso dello Stato.
  2. Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo può essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. (1)

 

(1) Articolo abrogato dall’ Art. 7, comma 14, L. 23 luglio 1991, n. 223.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

Art. 13

 

  1. I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l’ anno 1968 e in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
  2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà determinato, annualmente, l’ ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente. (1)

 

(1) Disposizioni ormai superate.

Art. 14

[All’ onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per l’ anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’ anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l’ anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.] (1)

(1) Disposizioni ormai superate.

Art. 15

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 


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