Imprese Appaltatrici di Ristorazione Collettiva e Imrese Commerciali con più di 1000 Dipendenti – ( Legge 23 Aprile 1981 n. 155 – Art. 23 )

 

Legge 23 Aprile 1981 n. 155, Art. 23

( Imprese Appaltatrici Di Servizi Di Ristorazione Collettiva E Imprese Commerciali Con Piè Di 1000 Dipendenti )

 

– Omissis –

Art. 23

Trattamento straordinario di integrazione salariale. (1)
  1. A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell’ industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell’ impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all’ applicazione del trattamento a carico della Cassa per l’ integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell’ industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino piè di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell’ azienda commerciale accertata ai sensi dell’ articolo 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977, n. 675. Nell’ ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all’ articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l’ articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.

(1) Per un’ interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’ Art. 4, comma 17, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, Conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638.

– Omissis –

 


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