Imprese Commerciali Con Più di 50 Dipendenti e Agenzie di Viaggio Con Più di 50 Dipendenti – ( Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 – Art. 1 comma 1156 )

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296

( In Suppl. Ordinario n. 244 Alla G.U., 27 Dicembre, n. 299 )

Disposizioni Per La Formazione Del Bilancio Annuale E Pluriennale Dello Stato ( Legge Finanziaria 2007 ) (1).

– Omissis –

Comma 1156

( Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale )
1156.
A carico del Fondo per l’ occupazione di cui all’ Art. 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’ Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonchè alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’ emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’ emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’ intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui (1);
b. sono destinati 25 milioni di euro per l’ anno 2007 alla finalità di cui all’ Art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c. in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con piu` di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu` di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu` di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro (2) (3);
d. in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’ Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (4);
e. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’ anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’ attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f. in deroga a quanto disposto dall’ Art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’ anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’ Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’ incentivo di cui all’ Art. 7,comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’ anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’ occupazione di cui all’ Art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo (5);
f-bis. al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all’ Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’ Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l’ anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’ occupazione di cui all’ Art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e’ integrato del predetto importo per l’ anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all’ Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all’ Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (6).
g. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’ occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’ informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
g-bis. a decorrere dall’ esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’ Unione europea attraverso la stipula di un’ apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma (7).

(1) Vedi, anche, l’ Art. 7, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.
(2) Per la definizione dei limiti di spesa, per l’ anno 2007, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 15 maggio 2007, n. 40940.
(3) Per le assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l’ occupazione di cui alla presente lettera vedi il D.M. 12 aprile 2007 come rettificato dal D.M. 29 novembre 2007 e il D.M. 1 aprile 2008.
(4) Per la ripartizione dei fondi di cui alla presente lettera alle regioni e province autonome, vedi articolo 1 del D.M. 3 dicembre 2008.
(5) Per le assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l’ occupazione di cui alla presente lettera vedi il D.M. 12 aprile 2007 come rettificato dal D.M. 29 novembre 2007 e il D.M. 1 aprile 2008.
(6) Lettera inserita dall’ Art. 27 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.
(7) Lettera aggiunta dall’ Art. 2, comma 549, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

– Omissis –


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