Influsso Prevalente Per Imprese Artigiane – ( Legge 23 Luglio 1991 n. 223 – Art. 12 )

 

Influsso Prevalente ( Per Imprese Artigiane )

Legge 23 Luglio 1991, n. 223

Norme In Materia Di Cassa Integrazione, Mobilità, Trattamenti Di Disoccupazione, Attuazione Di Direttive Della Comunità Europea, Avviamento Al Lavoro Ed Altre Disposizioni In Materia Di Mercato Del Lavoro (1) (2) (3) (4)

 

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’ Art. 6, comma 1, D.L. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l’ impiego; commissione circoscrizionale per l’ impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l’ impiego di cui all’ articolo 4, D.L. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l’ impiego e per il collocamento in agricoltura) ( Artt. 6 e 8, D.L. 23 dicembre 1997, n. 469).

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’ entrata in vigore del D.L. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.L. 300/1999, cit.).

(4) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Circolare INPS 29 gennaio 2007, n. 27; Circolare INPS 12 febbraio 2007, n. 38.

 

– Omissis –

 

Art. 12

Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale.
  1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all’ articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’ attività dell’ impresa che esercita l’ influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
  2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’ esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’ attività produttiva o commerciale dell’ impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’ impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’ impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall’ elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’ Art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall’ Art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’ impresa destinataria delle commesse.
  3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino piè di duecento dipendenti.

 

– Omissis –

 


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