Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (Art. 44 D.L. 109/2018, conv. in legge 130/2018)

Art. 44 – Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

  1. In deroga agli articoli 4  e  22  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto  e  per  gli  anni  2019  e  2020,  puo’  essere autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attivita’ produttiva  e  sussistano concrete  prospettive  di  cessione  dell’attivita’  con  conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo  2016,  n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di reindustrializzazione del sito  produttivo,  nonche’  in  alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse  stanziate ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede  di accordo governativo e’ verificata la sostenibilita’  finanziaria  del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo e’ indicato il relativo onere  finanziario.  Al  fine  del  monitoraggio della spesa, gli accordi  governativi  sono  trasmessi  al  Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio  mensile dei  flussi  di  spesa  relativi  all’erogazione  delle  prestazioni. Qualora dal monitoraggio  emerga  che  e’  stato  raggiunto  o  sara’ raggiunto il limite di spesa,  non  possono  essere  stipulati  altri accordi.

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