Trattamento Fiscale Redditi – ( Legge 21 Novembre 2000 n 342 . Art. 34 )

NORMATIVA IN VIGORE DAL 1/1/2001

L’articolo 34 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre, supplemento ordinario n. 276 recita quanto segue:

Art. 34 Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa
1) Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 20, contenete applicazione dell’imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita la seguente:”b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis),f),h), h-bis),i) e l) del comma 1 dell’articolo 47″;

b) all’Art. 47, concernente i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis)le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore della società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’Art. 46, co.1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’Art. 49, co.1, concernete redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”;

c) all’Art. 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole “il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” sono soppresse;

d) all’Art. 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al co.2 la lettera a) è abrogata;

e) all’Art. 50, concernente determinazione del reddito da lavoro autonomo, al co.8,il primo periodo è soppresso;

f) all’Art. 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al co.8, secondo periodo, le parole “dello stesso comma” sono sostituite dalle seguenti “del co.2 Art. 49″.

2) Al decreto del presidente della Repubblica 29/09/73, n.600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’Art. 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al co.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:”Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’Art. 16, co.1 lettera c), del medesimo Testo unico, la ritenuta è operata a titolo d’acconto nella misura del 20%”;

b) all’Art. 24, dopo il co.1-bis, è inserito il seguente:”1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’Art. 47,co.1 lett.c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/86,n.917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%”;

c) all’Art. 25,concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma terzo periodo, le parole: “di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’Art. 49 del decreto del presidente della repubblica 29/09/1973, n. 597″sono sostituite dalle seguenti:”di cui alla lettera c) del comma 2 dell’Art. 49 del Testo unico dell’imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917.”e al quarto periodo le parole: ” di cui alle lettere f) e g) dell’Art. 12 del decreto stesso” sono sostituite dalle seguenti:”di cui alle lettere c)e d) del comma 1 dell’Art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata”.

3) Tutti i riferimenti all’articolo 49,co.2,lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’Art. 47,co.1 lettera c-bis), del medesimo Testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Appare evidente l’enorme cambiamento che questo articolo ha portato alla figura del collaboratore coordinato e continuativo e alla determinazione del suo reddito.

Dal 2001 si modifica completamente l’inquadramento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative: quel che fino al 31/12/00 è considerato lavoro autonomo (inserito nel co.2 lettera a) dell’Art. 49 del T.U.I.R.) diventerà dal 01/01/01 reddito “assimilato” a quello di lavoro dipendente.

Significativo è inoltre il venir meno del vincolo sul contenuto “intrinsecamente artistico o professionale” previsto per le collaborazioni coordinate e continuative ante 2001: anche le attività manuali e operative potranno essere regolate da un contratto di collaborazione coordinato e continuativo (addetto alle pulizie, pony express, commessi, camerieri, si veda la CM n.207/e del 16/11/00) .

DISCIPLINA IVA
Il cambiamento di trattamento fiscale per le co.co.co ha delle ripercussioni anche sull’Art. 5 co.2 del DPR 633/72.
Dall’01/01/2001 sono assoggettati ad IVA i compensi per co.co.co che rientrano nell’oggetto dell’attività abituale esercitata (commercialisti che svolgono attività di amministratore o sindaco per es.) per le altre collaborazioni essendo qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoratori dipendenti, non sono soggetti IVA.

Effetti per il committente
Le novità fiscali comportano per il committente un’estensione degli obblighi previsti per i lavoratori dipendenti:

  • Tenuta dei libri matricola e paga con preventivo obbligo di vidimazione (non è obbligatorio il libro presenze perchè la prestazione non è a tempo);
  • Elaborazione di una busta paga anche se non è prevista una forma particolare;
  • Conguaglio a fine anno;
  • Certificazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di collaborazione (modello CUD), oppure se si estingue il rapporto;
  • Dichiarazione 770 (quadri SA, SB e SD);
  • Versamento delle ritenute d’acconto entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento (codice tributo 1017);
  • Versamento della trattenuta previdenziale del 13%-10% entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento (codice CXX oppure C10);
  • Versamento INAILannuale;

 


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