Albo Professionale – Decreto Ministeriale 22 Dicembre 1994 n. 775

Decreto Ministero Del Lavoro 22 Dicembre 1994, n. 775

Regolamento Recante Norme Per L’ iscrizione E La Cancellazione Dall’ albo Professionale Nazionale Dei Terapisti Della Riabilitazione Non Vedenti.

Art. 1

Albo professionale.
  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l’ aggiornamento dell’ albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
  2. L’ albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale.
  3. I direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvedono, su presentazione di domanda, all’ iscrizione nell’ albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti residenti nel territorio di competenza.

Art. 2

Privi della vista.
  1. Agli effetti del presente regolamento si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 3

Iscrizione e cancellazione.
  1. All’ albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i cittadini italiani privi della vista diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall’ Art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. L’ iscrizione all’ albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
    1. diploma conseguito ai sensi e con le modalità previsti dall’ Art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
    2. certificato, rilasciato dalla unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui è stato conseguito il diploma, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’ espletamento delle funzioni di terapista della riabilitazione. Detta certificazione non deve essere di data anteriore a novanta giorni al momento della domanda di iscrizione.
  3. I terapisti della riabilitazione non vedenti, iscritti all’ albo di cui all’ Art. 1, sono cancellati quando vengono meno i requisiti richiesti per l’ iscrizione stessa.
  4. Qualora la gestione del suddetto albo professionale comporti oneri diversi da quelli propri del normale funzionamento dei competenti uffici ministeriali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto l’ importo del contributo a carico degli iscritti, di cui all’ Art. 2, comma 3, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, e la relativa disciplina.

Art. 4

Iscrizioni transitorie.
  1. Agli effetti dell’ applicazione dell’ Art. 6 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, gli iscritti all’ albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono iscritti all’ albo professionale di cui all’ Art. 1 del presente decreto, su presentazione dei seguenti documenti:
    1. certificato di cui alla lettera b) del precedente Art. 3;
    2. dichiarazione del o dei datori di lavoro da cui risulta che il lavoratore ha svolto mansioni di massaggiatore o massofisioterapista per non meno di cinque anni di effettivo servizio, di cui almeno due nel periodo immediatamente precedente al momento della presentazione dei documenti.

Art. 5

Ricorsi.
  1. Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall’ albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ ordinamento.

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