Avviamento al lavoro e assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (Legge 29 aprile 1949, n. 264, artt. 11, 15 e 21)

Legge 29 aprile 1949, n. 264 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 giugno, n. 125). – Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

 

(1) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni ed agli enti locali tutti i compiti in materia di mercato del lavoro, in attuazione dell’art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, sono soppressi i seguenti organi: Commissione regionale per l’impiego; Commissione provinciale per l’impiego, Commissione circoscrizionale per l’impiego, Commissione regionale per il lavoro a domicilio, Commissione provinciale per il lavoro a domicilio, Commissione comunale per il lavoro a domicilio, Commissione provinciale per il lavoro domestico, Commissione provinciale per la manodopera agricola, Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola, Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Recapiti e Sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura,

(2) In luogo di Commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza ai disoccupati, leggasi Commissione centrale per l’impiego.

(3) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(4) Con d.m. 7 novembre 1996, n. 687, alla Direzione regionale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell’Ispettorato regionale del lavoro, mentre alla Direzione provinciale del lavoro sono state attribuite le funzioni già di competenza dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché dell’Ispettorato provinciale del lavoro.

(5) A decorrere dall’entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 di riordino della giurisdizione in materia di pubblico impiego, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Dalla medesima data, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 45, d.lg. 80/1998 cit.).

(6) Vedi, anche, titolo V, l. 20 maggio 1970, n. 300; art. unico, l. 31 marzo 1966, n. 205; l. 24 giugno 1997, n. 196; d.lg. 1° dicembre 1997, n. 468.

(7) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

ARTICOLO N.11

È vietato l’esercizio della mediazione, anche se gratuito, quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (2).

(Omissis) (1).

(2) Comma abrogato dall’art. 33, comma 11, l. 20 maggio 1970, n. 300.

(1) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .

ARTICOLO N.15

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi (3).

(Omissis) (4).

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 10 febbraio 1961, n. 5ed, infine, abrogato dallarticolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .

(2) Comma abrogato dall’articolo 8 del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .

(3) Comma modificato dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 1, comma 5, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

(4) Comma aggiunto dalla l. 16 novembre 1962, n. 1618ed, infine, abrogato dallarticolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .

ARTICOLO N.21

I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione (1) (2).

(Omissis) (3).

(1) Comma sostituito dall’articolo 6 del D.LGS. del 19 dicembre 2002 n.297 .

(2) A norma dell’articolo 2 del D.L. 7 settembre 2007, n.147 le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro il termine di dieci giorni successivi all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro.

(3) Comma abrogato dall’articolo 8, comma, 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297


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