Congedi e permessi (L. 4 Novembre 2010 n.183, Art. 23(Collegato Lavoro))

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.(COLLEGATO LAVORO)

– Omissis –

Art. 23

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piè D. Lgs. finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    1. coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
    2. indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’Art. 15 delle disposizioni sulla L. in generale premesse al codice civile;
    3. riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
    4. ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
    5. razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’Art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
  2. I D. Lgs. di cui al co. 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all’Art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
    decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente co. scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al co. 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.
  3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente Art. non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

– Omissis –


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