Congedo di Paternità (L. 28 giugno 2012 , n. 92, Art. 4 co. 24)

(in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153).

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

(RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO).

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

(Omissis)

24. Al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo’ astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e’ riconosciuta un’indennita’ giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre e’ riconosciuta un’indennita’ pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e’ tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo (7) (T);

(7) Vedi il D.M. 22 dicembre 2012.

(T) In riferimento alla presente lettera vedi: Messaggio INPS 18 aprile 2013 n. 6499; Messaggio INPS 26 luglio 2013, n. 12129.

(Omissis)


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