Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Accordo Interconfederale 27 Luglio 1994)

Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l’esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l’attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati. L’andamento occupazionale nel terziario privato e la diffusione dell’occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono. In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l’adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.

Art. 1

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2

Ambito ed iniziativa per la costituzione

Nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi piu’ di 15 dipendenti, può’ darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del Hanno altresì’ potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché’ formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:

  1. raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
  2. accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.

Art. 3

Designazione liste

Filcams, FISASCAT e Uiltucs si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.

Art. 4

Composizione delle R.S.U.

Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale. La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

Art. 5

Attribuzione dei seggi.

Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale puro – in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti. La quota del residuo terzo dei seggi Sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo. Qualora due o piè liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e listate che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma. Qualora due o piè’ candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione Sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità’ di iscrizione al sindacato presso l’azienda. Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia una proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa e’ riconosciuto il diritto di partecipare all’attività’ sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità’ comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..

Art. 6

Composizione delle liste

Le federazioni FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico- organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali. Nella composizione delle liste Sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.

Art. 7

Numero dei componenti R.S.U.

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità’ di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. Sarà così determinato:

  1. 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
  2. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
  3. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. Sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

  1. 3 rappresentati nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
  2. 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
  3. 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
  4. 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
  5. 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
  6. 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
  7. 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
  8. 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti.

Nelle unità produttive che occupano piu’ di 1200 dipendenti la R.S.U. e’ incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti. Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.

Art. 7-bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

  1. 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
  2. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
  3. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole piè favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.

Art. 8

Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità’ di esercizio

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità’ dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà’ sindacali. Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda. FILCAMS – FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore. Nelle unità produttive con piu’ di 15 dipendenti in cui e’ costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene cosi’ ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% Sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..

Art. 9

Compiti e funzioni

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità’ definite nei CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò’ il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

Art. 10

Durata e sostituzione nell’incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente, provvederò’ ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività’ sindacale che l’azienda metterò’ a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità’ stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso Sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità’ previste dal presente accordo.

Art. 11

Revoca delle R.S.U.

A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità’ delle R.S.U. . La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai CCNL deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.

Art. 12

Clausola di salvaguardia

Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A, precedentemente costituiti al momento della costituzione della R.S.U..

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.

Art. 1

Validità delle elezioni

Quorum Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la piè ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione. Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità’ della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova in forza all’unità produttiva possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi. I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es. lavoratori stagionali). Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale.

Art. 3

Presentazione delle liste

Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all’art. 2, 1A parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività’ sindacale.

Art. 4

Comitato elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.

Art. 5

Compiti del Comitato elettorale

Il Comitato elettorale ha il compito di:

  1. ricevere la presentazione delle liste;
  2. immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
  3. verificare la valida presentazione delle liste;
  4. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività’ aziendale;
  5. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
  6. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
  7. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Art. 6

Scrutatori

E’ in facoltà’ dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

Art. 7

Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto e’ segreto e diretto e non può essere espresso per lettera ne’ per interposta persona.

Art. 8

Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità’ della presentazione l’ordine di precedenza Sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista Sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista. Il voto e’ nullo se la scheda non e’ quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 9

Preferenze

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di piu’ preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piu’ di una lista, o l’indicazione di piu’ preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 10

Modalità della votazione

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività’ aziendale. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu’ luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con piu’ unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell’albo esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 11

Composizione del seggio elettorale

Il seggio e’ composto dagli scrutatori di cui all’art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.

Art. 12

Attrezzatura del seggio elettorale

A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 13

Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 14

Compiti del Presidente

il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco dei votanti la firma accanto al suo nominativo.

Art. 15

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrò’ essere dato atto anche delle eventuali contestazioni verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi ecc…) – al Comitato elettorale che, in caso di piu’ seggi, procederò’ alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederò’ a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U. Sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità’ e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarò’ distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.

Art. 16

Ricorsi al Comitato elettorale

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale e’ pervenuto. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.

Art. 17

Comitato dei garanti

Contro le decisioni del Comitato elettorale e’ ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato e’ composto, a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS, presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed e’ presieduto dal direttore dell’UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerò’ entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 18

Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, Sarà’ comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle OO.SS.

Art. 19

Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterò’ a disposizione del Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 20

L’intervento della legge

A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la Confcommercio, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell’autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinche’ eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all’efficacia erga omnes e all’eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo. Articolo 20 bis Disposizioni varie I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza all’unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio 1970, n. 300. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A, e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.

Art. 21

Clausole per la provincia autonoma di Bolzano

Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extra-confederali, in base all’art. 5 bis della legge 236/93. Articolo 22 Clausola finale Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.


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