Contratti di solidarietà generazionale (L. 27 Dicembre 2006 n. 296, Art. 1 comma 1160-1161)

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296

Disposizioni Per La Formazione Del Bilancio Annuale E Pluriennale Dello Stato

( Legge Finanziaria 2007 )

Art. 1

(Omissis)

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’del articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (1).

(1) Per la riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l’articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per l’ulteriore riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l’articolo 21-quater, commi 2 e 4, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(Omissis)


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