Sgravi Contributivi – Misura massima decontribuzione su retribuzione secondo livello anno 2015 (Decreto del Ministero del Lavoro 29 maggio 2015 n. 123)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 8 aprile 2015 (in Gazz. Uff., 29 maggio 2015, n. 123). – Determinazione per l’anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.

Art. 1 – Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

1. Le risorse per l’anno 2015 stanziate ai fini del finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall’art. 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall’art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e’ attribuita all’altra tipologia.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2014, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e’ concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, puo’ essere rideterminata, per l’anno 2015, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia’ avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e’ concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e’ subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche’ al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilita’ penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall’applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3 – Procedure

1. Ai fini dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) i dati identificativi dell’azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potra’ essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.

3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e’ quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4 – Modalita’ di ammissione

1. L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L’INPS provvede altresi’ a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 5 – Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilita’ 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 391 milioni di euro.

Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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