Contratti di formazione e lavoro (Decreto Legislativo 16 Maggio 1994 n. 299, Art. 16)

D.Lgs. 16 maggio 1994 n. 299

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 20 maggio 1994

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali

Capo II – Norme in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratto di formazione e lavoro

In vigore dal 21 maggio 1994, con effetto dal 20 luglio 1994

(Omissis)

ARTICOLO 16

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, Enti pubblici di ricerca nonchè datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7 (1).

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a ) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b ) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a ) e b ) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione (2).

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a ) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b ) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera a ), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b ) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonchè alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a ) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b ) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo (3).

[7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l’attività formativa deve presentare relativamente a ciascun livello di inquadramento. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l’impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L’accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.] (4)

8. All’art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l’impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.”. Al medesimo art. 3, comma 3, sono soppresse le parole: “ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l’impiego”.

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a ), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b ) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

[12. I lavoratori assunti successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti l’applicazione di norme ed istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Fino al 31 gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.] (5)

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. [La disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, si applica fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994] (6).

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(2) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(4) Comma soppresso dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.

(5) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.

(6) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.

(Omissis)


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