Gruppi d’imprese (Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n 276, Art. 31)

Gruppi d’imprese

Art. 31

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell’ articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all’ articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per conto delle società consorziate o delegarne l’esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall’ articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (1).

2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’ articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate (2).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro (3).

3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita’ entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende (4).

3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo’ essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole (5).

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita’ con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis (6).

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita’ disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter (7).

(1) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 67-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

(3) Comma modificato dall’articolo 67-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.


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