Infortuni sul lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965 n. 1124)

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 257). – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
TITOLO I
L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA
CAPO I
ATTIVITÀ PROTETTEARTICOLO N.1

 

Art. 1.

È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all’interno o all’esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l’esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l’esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all’aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all’art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l’estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l’allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

27) per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli, per l’allestimento o l’esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (1);

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell’articolo 4 (2).

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall’art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L’obbligo dell’assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell’assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall’imprenditore agricolo per conto e nell’interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto (2) (3).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all’assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all’allestimento, alla prova o all’esecuzione di pubblici spettacoli.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1981, n. 55, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, in relazione all’art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell’art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4 del presente decreto, nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di impresa italiana. Infine, con sentenza 26 luglio 1988, n. 880, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l’assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all’estero.

(3) Per un’interpretazione del presente articolo, vedi l’articolo 12 bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

CAPO II
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

 

ARTICOLO N.2

 

 

Art. 2.

L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piè di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piè rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (1) (2).

(1) Comma aggiunto dall’art. 12, d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

 

ARTICOLO N.3

 

 

Art. 3.

L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (1).

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma primo, nella parte in cui non prevede che “l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

CAPO III
PERSONE ASSICURATE

 

ARTICOLO N.4

 

 

Art. 4.

Sono compresi nell’assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (1);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all’ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. (2) (3) (4)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all’impresa familiare indicati nell’art. 230-bis c.c. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4 del presente decreto, nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte, con sentenza 26 luglio 1988, n. 880, ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l’assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all’estero. Con successiva sentenza 15 luglio 1992, n. 332, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2002, n. 171, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’art. 1 del presente testo unico.

(4) Per un’interpretazione del presente articolo, vedi l’articolo 12 bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

 

ARTICOLO N.5

 

 

Art. 5.

Si considerano compresi nell’assicurazione agli effetti del n. 1) dell’art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

 

ARTICOLO N.6

 

 

Art. 6.

Le persone indicate nell’ultimo comma dell’art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell’art. 66 anche se l’infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l’imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l’itinerario prestabilito.

 

ARTICOLO N.7

 

 

Art. 7.

Agli effetti dell’ultimo comma dell’art. 4 si considerano come persone componenti l’equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l’equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall’art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all’equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell’art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l’Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

 

ARTICOLO N.8

 

 

Art. 8.

Nel caso in cui l’arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell’iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell’art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell’arruolamento e del motivo di essa.

CAPO IV
DATORI DI LAVORO

 

ARTICOLO N.9

 

 

Art. 9.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4 (1).

Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d’opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell’art. 4;

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all’art. 4 n. 5);

le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 8);

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 9);

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all’impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.

I prestatori d’opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L’obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piè di tre persone nei lavori previsti dall’art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell’art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento. (2)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1990, n. 98, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all’assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell’art. 4, in attività previste dall’art. 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2002, n. 171, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’art. 1 del presente testo unico.

 

ARTICOLO N.10

 

 

Art. 10.

L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo (1).

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto (2).

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (2).

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 118, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui: a) non consente che, ai fini dell’esercizio dell’azione da parte dell’infortunato, l’accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l’azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) non consente che, ai fini dell’esercizio dell’azione da parte dell’infortunato, l’accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 485, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l’infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l’ammontare delle indennità corrisposte dall’i.N.A.i.l., nonché dell’art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all’i.N.A.i.l. di avvalersi, nell’esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente ai commi terzo e quinto, nella parte in cui essi riproducono le norme dell’art. 4, terzo e quinto comma, del r.d. 1765/1935, anche esse dichiarate incostituzionali con la stessa sentenza. Il terzo e quinto comma del citato art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sono stati dichiarati incostituzionali, il primo nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all’ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice Civile, e il secondo in quanto consente che il giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l’infortunio costituisca reato soltanto nella ipotesi di estinzione dell’azione penale per morte dell’imputato o per amnistia, senza menzionare l’ipotesi di prescrizione del reato. Successivamente, la Corte, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 10 e 11, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l’esercizio del diritto di regresso dell’i.N.A.i.l. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l’infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l’Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; b) l’illegittimità costituzionale del comma quinto dell’art. 10, d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell’esercizio del diritto di regresso dell’i.N.A.i.l., l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione; c) l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 11 e 10, d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire; d) l’illegittimità costituzionale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma quinto dell’art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell’esercizio del diritto di regresso dell’i.N.A.i.l., l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall’i.N.A.i.l.

 

ARTICOLO N.11

 

 

Art. 11.

L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 (1).

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (1).

L’Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 485, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui consente all’i.N.A.i.l. di avvalersi, nell’esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1981, n. 102, ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 10 e 11, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l’esercizio del diritto di regresso dell’i.N.A.i.l. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l’infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l’Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; b) l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 11 e 10, d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire.

 

ARTICOLO N.12

 

 

Art. 12.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione (1) .

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori (1).

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (1).

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (1).

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l’obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

(1) Comma modificato dall’articolo unico del D.M.19 settembre 2003.

 

ARTICOLO N.13

 

 

Art. 13.

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all’Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti (1).

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.

(2) Comma soppresso dal d.m. 26 gennaio 1988.

 

ARTICOLO N.14

 

 

Art. 14.

Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all’Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

 

ARTICOLO N.15

 

 

Art. 15.

Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest’ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell’art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l’eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all’Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all’anno in corso e ai due antecedenti.

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l’obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

 

ARTICOLO N.16

 

 

Art. 16.

L’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.

Contro la diffida dell’Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all’Ispettorato del lavoro (1) nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell’Ispettorato del lavoro (1) l’Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All’Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l’azione avanti l’autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il procedimento avanti l’autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l’azione avanti l’autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

 

ARTICOLO N.17

 

 

Art. 17.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all’inizio di ciascun anno o all’inizio dell’esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell’anno, comunicare all’Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all’equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l’Istituto assicuratore di valutare il rischio. L’Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l’ammontare del contributo e le modalità del pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l’anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all’Istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

 

ARTICOLO N.18

 

 

Art. 18.

Ai fini dell’applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l’elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all’Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione.

 

ARTICOLO N.19

 

 

Art. 19.

Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all’Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all’Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all’uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l’accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 360.000, salvo che il fatto non costituisca reato piè grave (1).

Gli incaricati dell’Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d’ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato piè grave.

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 10 della medesima l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

 

ARTICOLO N.20

 

 

Art. 20.

[ I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera di cui all’art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piè bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione (1) . ](2)

(1) A norma dell’articolo 1, comma 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.

(1) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla leggelegge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

 

ARTICOLO N.21

 

 

Art. 21.

[ Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell’Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro di paga.

L’Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l’incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto (1) .](2)

(1) A norma dell’articolo 1, comma 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.

(2) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla leggelegge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

 

ARTICOLO N.22

 

 

Art. 22.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 350.

 

ARTICOLO N.23

 

 

Art. 23.

Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, primo comma , numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attivita’ lavorativa, indicando altresi’ il trattamento retributivo ove previsto (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 39, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

 

ARTICOLO N.24

 

 

Art. 24.

Il datore di lavoro deve dare all’Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

 

ARTICOLO N.25

 

 

Art. 25.

[Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d’opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell’art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell’azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d’opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione .](1)

(1) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla leggelegge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

 

ARTICOLO N.26

 

 

Art. 26.

[Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all’Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell’ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l’Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere piè libri e fogli di paga e piè libri di matricola, con l’obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell’Istituto assicuratore da un numero d’ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall’ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma .](1)

(1) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla leggelegge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

 

ARTICOLO N.27

 

 

Art. 27.

La spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d’opera alla spesa dell’assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con la sanzione amministrativa sino a lire 1.200.000 (1).

Le compagnie portuali previste nell’art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell’interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 10 della medesima l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

 

ARTICOLO N.28

 

 

Art. 28.

I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 così come modificato dal successivo punto 2) e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell’importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l’anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall’inizio dell’attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d’esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l’istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l’Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio (1) (2).

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l’anno e versata con le modalità e nei termini di cui all’art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).

Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio all’Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli (3).

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l’istituto assicuratore accerta che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l’istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l’istituto assicuratore può o procedere direttamente all’accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l’accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell’istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso (4).

(1) Comma sostituito dall’O.M. 23 ottobre 1990.

(2) A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2014, i termini di cui al primo periodo del presente comma, sono differiti al 16 maggio 2014.

(3) Comma sostituito dall’O.M. 23 ottobre 1990 e successivamente dal D.M. 3 dicembre 1996.

(4) Articolo così sostituito dalla delibera n. 92 dell’INAIL in data 26 luglio 1989, approvata con d.m. 13 dicembre 1989, con decorrenza dal 1° gennaio 1991. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito con delibera della Cassa marittima adriatica, approvata con d.m. 30 maggio 1991.

 

ARTICOLO N.29

 

 

Art. 29.

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all’ articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni e di assistenza sociale interessante (1)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, l. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 6, d.lg. 2 settembre 1997, n. 314.

 

ARTICOLO N.30

 

 

Art. 30.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l’importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.

 

ARTICOLO N.31

 

 

Art. 31.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell’art. 29.

Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d’opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d’opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da assumere a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un anno: negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

 

ARTICOLO N.32

 

 

Art. 32.

Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l’autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.

 

ARTICOLO N.33

 

 

Art. 33.

I crediti dell’Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all’anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell’art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt. 2754 e 2778 del Codice civile.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell’art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo, l’inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall’art. 552 del Codice della navigazione.

Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

 

ARTICOLO N.34

 

 

Art. 34.

[Le somme dovute per i crediti di cui all’articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza dell’Ispettorato del lavoro (1) della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l’avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell’Ispettorato del lavoro (1).

Tali ricorsi non sospendono l’esecuzione del ruolo; tuttavia l’Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all’esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L’azione avanti l’autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.

Riguardo all’azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell’art. 16] (2).

(1) Ora Direzione regionale e provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

(2) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

ARTICOLO N.35

 

 

Art. 35.

[La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall’art. 24 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l’art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell’art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell’art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull’ordinamento dell’Istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l’Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (1).

(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

ARTICOLO N.36

 

 

Art. 36.

[L’accertamento dei crediti di cui all’articolo 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell’Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L’elenco predetto è pubblicato presso l’ufficio dell’Ispettorato del lavoro (1) ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34. può presentare le sue osservazioni all’Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall’Istituto assicuratore al datore di lavoro.

Scaduto detto termine l’Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all’Ispettorato del lavoro (1) che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna all’esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e dei contributi.

Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell’Istituto] (2).

(1) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

(2) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

ARTICOLO N.37

 

 

Art. 37.

[Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all’articolo 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all’Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all’Istituto assicuratore affinché questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni] (1).

(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

ARTICOLO N.38

 

 

Art. 38.

[La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell’art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’esattore e all’Istituto assicuratore] (1).

(1) Vedi, ora, art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

ARTICOLO N.39

 

 

Art. 39.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all’art. 127 debbono sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio (1).

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l’onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

(Omissis). (2)

(Omissis). (2)

(Omissis). (2)

(1) Vedi d.m. 9 luglio 1984 e d.m. 11 marzo 1986.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

 

ARTICOLO N.40

 

 

Art. 40.

Le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La tariffa dei premi e dei contributi relativa all’assicurazione gestita dalle Casse di cui all’articolo 127 è determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’art. 39.

 

ARTICOLO N.41

 

 

Art. 41.

Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

 

ARTICOLO N.42

 

 

Art. 42.

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’art. 39 (1) (2).

(1) Vedi d.m. 1° agosto 1969 e d.m. 18 novembre 1982.

(2) A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, per i premi speciali di cui al presente articolo, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

 

ARTICOLO N.43

 

 

Art. 43.

Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente dall’inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione dell’ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello decorrente dal primo dell’anno della cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa.

Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.

 

ARTICOLO N.44

 

 

Art. 44.

Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell’anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente (1) (2).

Il pagamento all’INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio (3) (4)

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l’istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 28, salvo i controlli che l’istituto medesimo intenda disporre (5).

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall’istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all’istituto.

L’istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze (6).

(1) I termini di pagamento previsti dal presente comma sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza (art. 55, l. 17 maggio 1999, n. 144).

(2) A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2014, i termini di cui al presente comma, sono differiti al 16 maggio 2014.

(3) I termini di pagamento previsti dal presente comma sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza (art. 55, l. 17 maggio 1999, n. 144).

(4) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 19, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

(5) I termini di pagamento previsti dal presente comma sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza (art. 55, l. 17 maggio 1999, n. 144).

(6) Articolo così sostituito prima dalla delibera n. 92 dell’i.N.A.i.l., in data 26 luglio 1989, approvata con d.m. 13 dicembre 1989, con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e poi dalle delibere della cassa marittima adriatica, approvata con d.m. 30 maggio 1991.

 

ARTICOLO N.45

 

 

Art. 45.

(Omissis). (1)

Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d’anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni (2).

(1) Comma abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

(2) Comma così sostituito dall’art. 4, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389.

 

ARTICOLO N.46

 

 

Art. 46.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

 

ARTICOLO N.47

 

 

Art. 47.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

 

ARTICOLO N.48

 

 

Art. 48.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

 

ARTICOLO N.49

 

 

Art. 49.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 6, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.

 

ARTICOLO N.50

 

 

Art. 50.

I datori di lavoro, che non adempiano all’obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione amministrativa sino: a lire 60.000 quando le persone da essi dipendenti, comprese nell’obbligo dell’assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono piè di dieci e non piè di cento, e sino a lire 1.200.000 quando i dipendenti sono piè di cento (1).

Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall’inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall’Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all’Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull’ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell’art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all’Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza.

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 10 della medesima l. 689/1981, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

 

ARTICOLO N.51

 

 

Art. 51.

I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell’articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall’articolo medesimo, a rimborsare all’Istituto assicuratore l’ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell’inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all’art. 39.

 

ARTICOLO N.52

 

 

Art. 52.

L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

 

ARTICOLO N.53

 

 

Art. 53.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (1).

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all’estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

(1) Comma così modificato dal d.m. 26 gennaio 1988.

 

ARTICOLO N.54

 

 

Art. 54.

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per piè di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell’art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall’art. 13 (1) (2) (3).

(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.

(2) La sanzione ivi prevista è stata depenalizzata ex art. 1, comma 1, lett. d), l. 28 dicembre 1993, n. 561.

(3) Per l’abrogazione del presente articolo, a decorrere dal centottatesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, vedi l’articolo 32, comma 6, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

ARTICOLO N.55

 

 

Art. 55.

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell’equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall’autorità marittima o dall’autorità consolare che ha ricevuto la denuncia dell’infortunio, ad un’inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della navigazione.

Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli artt. 58 e 62 del presente decreto.

Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro del luogo dove è situato l’ufficio di porto di iscrizione della nave ed all’Istituto assicuratore (1).

Su richiesta dell’Istituto assicuratore o dell’assicurato l’autorità marittima o consolare dispone che si proceda all’inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all’inchiesta è a carico dell’Istituto assicuratore.

(1) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

ARTICOLO N.56

 

 

Art. 56.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematica-mente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita’ di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorita’ portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. (1).

Nel piu’ breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare (2):

1) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;

2) le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;

3) l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova;

4) la natura e l’entità delle lesioni;

5) lo stato dell’infortunato;

6) la retribuzione;

7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi (3) .

La Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, esegue l’inchiesta sul luogo dell’infortunio (4).

L’Istituto assicuratore, l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita (5).

Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6).

(1) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente sostituito dall’articolo 32, comma 6, lettera b) numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(2) Alinea sostituito dall’articolo 32, comma 6, lettera b) numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(4) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(5) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 32, comma 6, lettera b) numero 3), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

ARTICOLO N.57

 

 

Art. 57.

L’indicazione della data e del luogo dell’inchiesta è comunicata, a cura della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all’infortunato o ai suoi superstiti e all’Istituto assicuratore (1).

L’inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l’intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro (1).

Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro fa assistere all’inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d’opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell’esecuzione dei quali è avvenuto l’infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell’infortunato (1).

La Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell’infortunio (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

ARTICOLO N.58

 

 

Art. 58.

Gli ispettori del lavoro e in funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall’articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un’indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti (1).

(Omissis) (2).

È parimenti corrisposta un’indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, che esegue l’inchiesta, nell’interesse di questa (3).

(1) Comma così sostituito dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma abrogato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

ARTICOLO N.59

 

 

Art. 59.

Non è ammesso l’intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro pretore una relazione sulle cause dell’infortunio, che è unita al processo verbale dell’inchiesta (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

ARTICOLO N.60

 

 

Art. 60.

Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l’inchiesta deve essere compiuta nel piè breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro pretore la denuncia dell’infortunio (1).

Dell’inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell’art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell’infortunio.

(Omissis) (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma abrogato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

ARTICOLO N.61

 

 

Art. 61.

Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell’articolo precedente, il processo verbale dell’inchiesta è trasmesso all’autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione è avvenuto l’infortunio. La cancelleria conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell’infortunio.

Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Copia del processo verbale dell’inchiesta deve essere inviata all’Istituto assicuratore, all’infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

 

ARTICOLO N.62

 

 

Art. 62.

Le indennità di cui all’articolo 58 sono liquidate dalla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro (1).

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all’art. 97, in quanto prestino l’opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 58.

L’onorario per l’autopsia con il referto è liquidato dalla Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la sanità, ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo articolo 202 (2) (3).

Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

(1) Comma così sostituito dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma così modificato dall’art. 236, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Vedi d.p.r. 19 dicembre 1981.

 

ARTICOLO N.63

 

 

Art. 63.

In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell’Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l’autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.

Le spese sono a carico dell’Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell’articolo precedente.

 

ARTICOLO N.64

 

 

Art. 64.

L’Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l’infortunio sia avvenuto per dolo dell’infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l’accertamento d’urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all’art. 231 del Codice di procedura penale.

Le spese relative sono a carico dell’Istituto assicuratore.

 

ARTICOLO N.65

 

 

Art. 65.

L’assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

CAPO V
PRESTAZIONI

 

ARTICOLO N.66

 

 

Art. 66.

Le prestazioni dell’assicurazione sono le seguenti:

1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;

2) una rendita per l’inabilità permanente;

3) un assegno per l’assistenza personale continuativa;

4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

 

ARTICOLO N.67

 

 

Art. 67.

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo (1).

(1) Il presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori autonomi (art. 59, comma 19, l. 27 dicembre 1997, n. 449).

 

ARTICOLO N.68

 

 

Art. 68.

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all’infortunato stesso un’indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Ove la durata dell’inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell’indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l’indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell’infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul molo o sulla licenza.

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

 

ARTICOLO N.69

 

 

Art. 69.

Agli effetti del penultimo comma dell’articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all’estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall’ufficiale consolare o dall’ufficiale di porto.

In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d’accordo con l’ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull’indennità per inabilità temporanea per il periodo che l’ufficio stesso crederà di stabilire.

 

ARTICOLO N.70

 

 

Art. 70.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore.

Il datore di lavoro deve, a richiesta dell’Istituto assicuratore, pagare all’infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.

L’ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

 

ARTICOLO N.71

 

 

Art. 71.

Il giorno in cui avviene l’infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell’infortunio stesso.

 

ARTICOLO N.72

 

 

Art. 72.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l’Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l’indennità per inabilità temporanea.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre l’indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.

Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l’assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all’art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

 

ARTICOLO N.73

 

 

Art. 73.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell’assicurazione.

L’obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.

L’obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell’industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell’agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l’evento.

 

ARTICOLO N.74

 

 

Art. 74.

Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) per inabilità di grado dall’undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3) per inabilità dall’ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento (1).

Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio piè prossimo: per eccesso quelle uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelle inferiori a tale cifra (2).

A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 1977, n. 93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

(2) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.

 

ARTICOLO N.75

 

 

Art. 75.

Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all’infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell’art. 39, dell’ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell’art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

 

ARTICOLO N.76

 

 

Art. 76.

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella , nei quali sia indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all’integrazione quando l’assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell’Istituto assicuratore o di altri enti (1)(2).

L’assegno è erogato anche nel caso in cui l’assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l’opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari (3).

(1) A norma dell’articolo 2 del D.M. 31 luglio 2003, per il settore industria, l’assegno di cui al presente comma è fissato in euro 398,66, a decorrere dal 1° luglio 2003. A norma dell’articolo 2 del D.M. 21 luglio 2010, per il settore industria, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’assegno di cui al presente comma è fissato in euro 475,99.

(2) Comma modificato dall’ articolo 13-bis del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, inserito articolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 6, l. 10 maggio 1982, n. 251.

 

ARTICOLO N.77

 

 

Art. 77.

Se l’infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l’infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell’art. 85 (1).

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all’infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell’infortunato stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 1988, n. 529, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell’art. 85.

 

ARTICOLO N.78

 

 

Art. 78.

Nei casi d’inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l’attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L’abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.

Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d’inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di piè arti, od organo, o di piè parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell’infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l’attitudine al lavoro.

 

ARTICOLO N.79

 

 

Art. 79.

Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell’art. 75, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio.

 

ARTICOLO N.80

 

 

Art. 80.

Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un’unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell’art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest’ultima retribuzione (1).

Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un’inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l’inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.

Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell’attitudine al lavoro risultante dopo l’ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all’epoca in cui questo si è verificato.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 318, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

 

ARTICOLO N.81

 

 

Art. 81.

Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un’indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in base all’inabilità complessiva secondo le disposizioni dell’art. 80.

Quando per l’infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell’art. 124, l’importo della rendita, determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell’assegno predetto.

 

ARTICOLO N.82

 

 

Art. 82.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest’ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall’art. 80.

 

ARTICOLO N.83

 

 

Art. 83.

La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro.

L’Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

Se l’Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l’infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell’art. 104.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall’Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l’Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità, l’assicurato stesso può chiedere all’Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d’inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.

 

ARTICOLO N.84

 

 

Art. 84.

Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.

 

ARTICOLO N.85

 

 

Art. 85.

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e’ calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116 (1):

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell’infortunio i nati entro trecento giorni da tale data (2);

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli (3).

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l’importo dell’intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piè rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell’importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l’assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati (4) (5) (6) .

(1) Alinea sostituito dall’articolo 1, comma 130, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 86 (in Gazz. Uff. 1° aprile, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

(3) In riferimento al presente comma vedi l’articolo 1, comma 131, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(4) Articolo così sostituito dall’art. 7, l. 10 maggio 1982, n. 251.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all’orfano dell’unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

(6) A norma dell’articolo 3 del D.M. 31 luglio 2003 l’assegno di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2003 e relativamente al settore industria, è fissato in euro 1.597,35. A norma dell’articolo 3 del D.M. 21 luglio 2010, l’assegno di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2010 e relativamente al settore industria, e’ fissato in euro 1.907,24.

 

ARTICOLO N.86

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