Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 Luglio 1947 n. 708)

 

 

 

Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 Luglio 1947, n. 708

( In Gazz. Uff., 6 Agosto, n. 178 )

Disposizioni Concernenti L’ ente Nazionale Di Previdenza E Di Assistenza Per I Lavoratori Dello Spettacolo (1) (2).

 

(1) Decreto ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
(2) Vedi, ora, il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 1

 

  1. La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di “Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.
  2. L’ Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 2

 

  1. L’ Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:
    1. all’ assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;
    2. alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.
  2. L’ iscrizione all’ Ente sostituisce a tutti gli effetti, l’ assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla L. 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni, e l’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.
  3. L’ Ente, che ha la sua sede legale a Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall’ applicazione della presente legge Foro competente è quello di Roma (1).
  4. Sono applicabili all’ Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all’ istituto della previdenza sociale (1).

 

(1) Comma aggiunto dall’ Art. unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica.

Art. 3

 

  1. Sono obbligatoriamente iscritti all’ Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità (1):
    1. artisti lirici;
    2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’ attività turistica (2);
    3. attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
    4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi (3);
    5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione (4);
    6. direttori di scena e doppiaggio;
    7. direttori d’ orchestra e sostituti;
    8. concertisti e professori d’ orchestra, orchestrali e bandisti (5);
    9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (6);
    10. amministratori di formazioni artistiche;
    11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
    12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive (7);
    13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
    14. truccatori e parrucchieri;
    15. macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
    16. sarti;
    17. pittori, stuccatori e formatori;
    18. artieri ippici;
    19. operatori di cabine, di sale cinematografiche;
    20. impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati (5) (7);
    21. impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’ opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti (8);
    22. calciatori ed allenatori di calcio (9);
    23. lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films (10).
    24. lavoratori autonomi esercenti attività musicali (11) .
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ E.N.P.A.L.S., che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell’ Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ E.N.P.A.L.S.. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (12).
  3. Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall’ obbligo dell’ iscrizione all’ Ente limitatamente all’ assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente (13) (14).

 

(1) Alinea così modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica.
(2) Numero così sostituito dall’ Art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203.
(3) Numero sostituito dal D.P.R. 29 aprile 1980.
(4) Numero sostituito dal D.P.R. 19 gennaio 1983, n. 90.
(5) Numero modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica.
(6) Numero sostituito dal D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203.
(7) Numero sostituito dal D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796.
(8) Numero aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,in sede di ratifica dapprima sostituito dall’ Art. unico del D.P.R. 1 agosto 1983, e successivamente sostituito dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006.
(9) Numero aggiunto dall’ Art. 3 della legge 14 giugno 1973, n. 366.
(10) Numero aggiunto dal D.P.R. 7 agosto 1973.
(11) Numero inserito dall’ Art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(12) Comma sostituito dall’ Art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(13) Vedi, ora, il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
(14) Vedi disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4

 

  1. Per provvedere alla finalità di cui all’ Art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.
  2. La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.
  3. Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in “pro-rata” anche se queste non siano previste dal contratto.
  4. Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692 (1), per gli assegni familiari.
  5. I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell’ intero contributo che dovrà essere computato sull’ importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.

 

(1) Vedi, ora, gli articoli 26-32 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 5

 

  1. I contributi dovuti all’ Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell’ Art. 1, D. Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142.
  2. Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall’ 1 al 14 incluso, dell’ Art. 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a L. 3200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti. L’ ammontare della rivalsa è in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell’ ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le L. 3200 (1) (2).

 

(1) Vedi l’ Art. 1 del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373.
(2) La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal presente comma, è stata elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all’ assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri, dall’ Art. 26, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 6

 

  1. Il versamento dei contributi è effettuato dall’ impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell’ Ente.
  2. Le imprese dell’ esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’ Art. 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’ Art. 3, salvo l’ obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente (1).
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (2).
  4. Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l’ impresa:
    1. è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell’ iscritto;
    2. deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1) ;
    3. è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 (3) per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.
  5. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell’ Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell’ apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell’ emanazione del decreto penale, l’ impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell’ Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.
  6. Qualora l’ istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l’ interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell’ ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3) (4).

 

(1) Comma aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica, sostituito dall’ Art. 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 e successivamente integrato dall’ Art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica e poi così sostituito dall’ Art. 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69.
(3) La sanzione originaria dell’ ammenda è stata depenalizzata dall’ Art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell’ Art. 114, l. 689/1981 cit. A norma dell’ Art. 10, l. 689/1981 cit., le pene proporzionali non hanno limite massimo.
(4) Vedi disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

 

  1. Il contributo per l’ assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell’ Art. 4.
  2. L’ importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in L. 800 (1).
  3. La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario (1) (2)

 

(1) Per la determinazione del contributo di cui al presente articolo vedi l’ Art. 1 del D.M. 9 dicembre 1951.
(2) Vedi l’ Art. 1 del D.M. 3novembre 1960.

Art. 8

 

  1. Per la concessione delle prestazioni per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l’ assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del D. Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell’ Ente.
  2. I contributi di cui al precedente comma saranno dall’ Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall’ Art. 19 per la determinazione delle prestazioni per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l’ Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

 

Art. 9

 

  1. L’ impresa ha l’ obbligo di denunziare all’ Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’ Ente per l’ iscrizione e per l’ accertamento dei contributi.
  2. L’ impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’ Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
  3. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’ Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
  4. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l’ impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 (1) per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.
  5. L’ importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le 200.000 (1) (2).

 

(1) La sanzione originaria dell’ ammenda è stata depenalizzata dall’ Art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’ importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell’ Art. 114, l. 689/1981 cit. A norma dell’ Art. 10, l. 689/1981 cit., le pene proporzionali non hanno limite massimo.
(2) Vedi disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10

 

  1. L’ Ente rilascerà all’ impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.
  2. Il rilascio del certificato sarà subordinato all’ adempimento da parte dell’ impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico (1).
  3. Nel caso in cui, all’ atto della richiesta del certificato di agibilità, l’ impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l’ impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all’ Art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’ ente (1).
  4. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell’ ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell’ ente stesso (1).
  5. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’ accertamento o della esazione dei tributi (2).

 

(1) Comma aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in sede di ratifica.
(2) Vedi disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

 

  1. Ad ogni iscritto è rilasciato dall’ Ente un libretto personale.
  2. L’ impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l’ ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.
  3. A cura dell’ Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all’ assicurazione di malattia e di quelli dell’ assicurazione per l’ invalidità, vecchiaia e superstiti.
  4. Le registrazioni di competenza dell’ impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l’ iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.
  5. In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l’ impresa è punita con la sanzione amministrativa non superiore a lire 2.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato piè grave (1).

 

(1) La sanzione originaria dell’ ammenda è stata depenalizzata dall’ Art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dal primo comma dell’ Art. 114, l. 689/1981 cit. Per effetto dell’ Art. 10, l. 689/1981 cit., l’ entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Art. 12

 

  1. L’ iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l’ impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi.
  2. In tal caso l’ Ente, fermo restando il disposto dell’ Art. 6, dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.

 

Art. 13

 

  1. L’ indennità giornaliera che compete all’ iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite.
  2. L’ indennità non può superare l’ importo di L. 200 giornaliere.
  3. Per la concessione dell’ indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall’ Art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.

 

Art. 14

 

  1. Ai familiari dell’ iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell’ anno precedente, spetta l’ assistenza sanitaria che comprende:
    1. prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;
    2. prestazioni specialistiche ambulatoriali;
    3. assistenza in caso di parto;
    4. ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.
  2. Le prestazioni concesse negli ambulatori dell’ Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.
  3. Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:
    1. il coniuge, purché non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito;
    2. i figli legittimi naturali ed adottivi fino all’ età di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all’ età di 18 anni se frequentanti scuole diurne;
    3. i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;
    4. i fratelli e le sorelle fino all’ età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all’ età di 18 anni se frequentanti scuole diurne.
  4. In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l’ iscritto e a totale suo carico.
  5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.

 

Art. 15

 

  1. Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall’ Art. 19.
  2. Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’ Ente è tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l’ assicurazione medesima (1).

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l’ uomo.

Art. 16

 

  1. La vigilanza ed il controllo per l’ applicazione del presente decreto sono affidati all’ Ispettorato del lavoro.
  2. L’ Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull’ applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall’ Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.
  3. Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell’ impresa presso la quale devono effettuare il controllo.
  4. Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.
  5. Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).

 

(1) La sanzione originaria dell’ ammenda è stata depenalizzata dall’ Art. 35, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dal primo comma dell’ Art. 114, l. 689/1981 cit.

Art. 17

 

  1. L’ ordinamento ed il funzionamento dell’ Ente sono stabiliti, ai sensi dell’ Art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato (1).

 

(1) Vedi il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26.

Art. 18

 

  1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell’ Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l’ amministrazione dell’ Ente.
  2. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell’ Ente.

 

Art. 19

 

  1. Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’ Art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonché il coordinamento dell’ attività dell’ Ente con quella dell’ Istituto nazionale previdenza sociale e dell’ Istituto nazionale assicurazione malattia.

 

Art. 20

 

  1. Le disposizioni degli Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

 

 

 

 

 

 


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