Regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals (D.Lgs. 30 Aprile 1997 n. 182)

Decreto Legislativo 30 Aprile 1997 N. 182

( In Gazz. Uff., 26 Giugno N. 147 )

Attuazione Della Delega Conferita Dall’articolo 2, Commi 22 E 23, Lettera A) , Della L. 8 Agosto 1995, N. 335, In Materia Di Regime Pensionistico Per I Lavoratori Dello Spettacolo Iscritti All’enpals.

– Omissis –

Art. 1

Contributi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) – di seguito denominato Fondo – successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all’aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1° gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l’aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L’eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l’aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l’aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell’aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell’aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l’aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l’allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
10. (Omissis) (1).
11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine dell’accreditamento di una giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell’articolo 1, comma 5, lettere a) e b) , del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15. Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10 (2).
15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo (3).

(1) Sostituisce il comma 7 dell’art. 12, d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420.
(2) Comma così modificato dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 2

Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS.
  1. Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che (1):
    1. prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
    2. prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) ;
    3. prestino attività a tempo indeterminato.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
    1. 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
    2. 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
    3. 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
  3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
  4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
  5. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

(1) Vedi, anche, il d.m. 10 novembre 1997.

Art. 3

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS.
  1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
  2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l’allegata Tabella B.
  4. Per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere piè elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) , la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto al comma 3.
  5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell’articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”.

Art. 4

Modalità di calcolo e requisiti d’accesso delle prestazioni pensionistiche.
  1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l’età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell’età prevista dall’assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell’età indicata nell’allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
    1. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
    2. attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
    3. direttori d’orchestra e sostituti;
    4. figuranti e indossatori (1).
  3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l’età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l’età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne (2).
  5. Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell’assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell’articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l’allegata tabella D.
  6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all’articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  7. Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L’articolo 6, secondo comma, e le parole: “di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo” dell’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
  8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l’aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  9. Per i lavoratori di cui all’articolo 3, comma 7, l’importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  10. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all’articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
  11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b) , della citata legge n. 335 del 1995.
  12. Ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 7, si applica l’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
  13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell’attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.
  14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell’anticipo dell’età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un’aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all’1 per cento e al 2 per cento.

(1) Vedi, anche, l’art. 59, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Comma così modificato dall’art. 59, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 5

Pensioni di invalidità specifica.
  1. Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all’articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:
    1. abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;
    2. abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
    3. siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell’assicurazione;
    4. possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
    5. i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità specifica.
  2. Il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

Art. 6

Prosecuzione volontaria.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
  2. L’importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite tabelle adottate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
  4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
  5. (Omissis) (1).

(1) Abroga la tabella F allegata al d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 7

Norme transitorie e finali.
  1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
  2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Allegati

– Omissis –

 


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