Delega al Governo in materia di lavori usuranti (L. 4 Novembre 2010 nr. 183, Art. 1 (Collegato Lavoro))

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.(COLLEGATO LAVORO)

Art. 1

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente L., uno o piè D. Lgs. di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’Art. 1, comma 3, lettere da a) a f), della L. 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti D. Lgs. indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato Art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
  2. I D. Lgs. di cui al comma 1 recano, ai sensi dell’Art. 17, comma 12, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.


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