Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (Decreto Ministero del Lavoro 30 Dicembre 2004)

Art. 1

1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità di cui all’Art. 36 del citato D. Lgs. n. 276 del 2003, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto del parametro introdotto dall’Art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.
2. Le modalità del predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell’ente impositore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Roberto Maroni

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Domenico Siniscalco


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