Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile (D.Lgs. 276/2003, Artt.33 ss.); abrogato dal D.lgs 81/2015

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)

(omissis)

Titolo V

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

Capo I
Lavoro intermittente

 

Art. 33.

Definizione e tipologie

1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34.

2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

Art. 34.

Casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente D. Lgs..

2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con piè di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 35
Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.

3. Fatte salve previsioni piè favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Art. 36.

Indennità di disponibilità

1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.

5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonchè un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 37.

Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno

1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonchè nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Art. 38.

Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36.

Art. 39.

Computo del lavoratore intermittente

1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 40.

Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva

1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente D. Lgs., non sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2.

(omissis)

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

recante disposizioni modificative e correttive del D. Lgs.

10 settembre 2003, n. 276

 

(omissis)

 

Art. 10

1. All’articolo 34 del D. Lgs., il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’articolo 37.».

(omissis)

DECRETO 10 marzo 2004
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’Art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’Art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che disciplina l’indennità mensile di disponibilità da corrispondere, nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di assegnazione;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato Art. 36, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione, ovvero l’aggiornamento periodico, della misura minima dell’indennità
di disponibilità;

Ritenuto che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il citato Art. 36 annette una funzione primaria per la
quantificazione piè adeguata;

Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell’indennità di disponibilità, le retribuzioni previste dal CCNL applicato nell’azienda utilizzatrice in quanto il riferimento alle stesse
consente di tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle relative alla professionalità del prestatore di lavoro;

Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

 

Art. 2.

1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di cui all’Art. 1, è costituita da:
minimo tabellare;
indennità di contingenza;
E.T.R.;
ratei di mensilità aggiuntivi.

 

Art. 3.

1. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.

Roma, 10 marzo 2004

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato lavoro e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;

VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all’articolo 40 che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso in presenza di esigenze anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni assumibili dalla contrattazione collettiva;

SENTITE le Organizzazione e Associazioni sindacali e preso atto della carenza di puntuali indicazioni delle stesse in ordine all’individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze al fine di dare immediata effettività alla disposizione di riferimento, riequilibrandone l’utilizzo rispetto alle sperimentazioni già ammesse ai sensi dell’articolo 34, comma 2, caratterizzate dall’elemento giustificativo della soggettività, per l’effetto a-causali;

RILEVATO che il Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere prese, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi, come parametro di riferimento oggettivo per la messa a regime dell’istituto del lavoro intermittente, che appunto prevede l’esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo,

DECRETA

Art. 1

1. È ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l’applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano l’esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regio decreto 06.12.1923, n. 2657
(Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299)

Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’Art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

Tabella – Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’Art. 1, R.D.L. 15.03.1923, n. 692 (Art. 3, R.D.L. 15.03.1923, n. 692, e Art. 6 del regolamento 10.09.1923, n. 1955)

In vigore dal 5 gennaio 1923

—–

Lavori discontinui o di attesa o custodia ai quali non si applica la limitazione dell’orario di lavoro di cui alla legge n. 692/23 – benefici del dibattimento a porte chiuse e di assistere all’udienza

Elenco

1. Custodi.

2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.

3. Portinai.

4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti (1).

L’accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo è fatta dall’Ispettorato del lavoro.

5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2).

6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.

7. Personale addetto all’estinzione degli incendi.

8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (3).

9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.

10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.

11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.

12. Addetti ai centralini telefonici privati.

13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale (2).

14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio (4).

15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.

16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.

17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.

18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione.

20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali.

21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’Art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4), (5).

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio (2).

23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).

24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.

25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.

26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.

27. Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.

28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2).

29. Personale addetio alla sorveglianza ed all’esercizio:

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;

b) degli apparecchi di filtrazione;

c) degli apparecchi di distillazione;

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si iraiti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2);

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;

f) degli apparcchi per l’elettrolisi dell’acqua;

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.

30. Personale addetto alle gru.

31. Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.

32. Personale addetto alla manutenzione stradale.

33. Personale addeito esclusivamente nell’indusiria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.

34. Personale addetto all’industria della pesca (6).

35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino manchino gli estremi di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (presiazioni discontinue o di semplice attesa o cusiodia) (2), (7).

36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (8).

37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell’Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (4), (9).

38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (2), (10).

39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (2), (11).

40. Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (12).

41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (13).

42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). (14)

43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici. (15)

44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall’Ispettorato del lavoro. (16)

45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l’Ispettorato del lavoro accerti l’inesistenza del carattere della discontinuità. (17)

46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. (18)

—–

(1) Voce N. 4 – così modificata dal DPR 30.07.51, n. 760 (G.U. n. 208 del 1951).

(2) L’Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, l’Ispettorato provinciale del lavoro.

(3) Voce n. 8 – così modificata dal R.D. 17.06.29, n. 1133 (G.U. n. 162 del 1929).

(4) L’Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro.

(5) Voce n. 21 – così modificata dal R.D. 11.07.41, n. 933 (G.U. n. 216 del 1941).

(6) Voce n. 34 – aggiunta dal R.D. 05.02.28, n. 288 (G.U. n. 57 del 1928).

(7) Voce n. 35 – aggiunta dal R.D. 14.02.29, n. 221 (G.U. n. 59 del 1929).

(8) Voce n. 36 – aggiunta dal R.D. 25.04.29, n. 883 (G.U. n. 135 del 1929).

(9) Voce n. 37 – aggiunta dal R.D. 31.03.30, n. 357 (G.U. n. 93 del 1930).

(10) Voce n. 38 – aggiunta dal R.D. 15.10.31, n. 1469 (G.U. n. 283 del 1931).

(11) Voce n. 39 – aggiunta dal R.D. 31.12.31, n. 1833 (G.U. n. 56 del 1932).

(12) Voce n. 40 – aggiunta dal R.D. 24.03.32, n. 441 (G.U. n. 108 del 1932).

(13) Voce n. 41 – aggiunta dal R.D. 22.06.33, n. 1408 (G.U. n. 260 del 1933).

(14) Voce n. 42 – aggiunta dal R.D. 31.08.33, n. 1311 (G.U. n. 244 del 1933).

(15) La presente voce n. 43, prima aggiunta dall’articolo unico, R.D. 28.04.1938, n. 784 (G.U. 22.06.1938 n.140) è stata poi così modificata dal DPR 30.04.76, n. 517.

(16) Voce n. 44 – aggiunta dal DPR 02.12.51, n. 1556 (G.U. n. 11 del 1952).

(17) Voce n. 45 – aggiunta dal DPR 16.08.52, n. 1238 (G.U. n. 229 del 1952).

(18) Voce n. 46 – aggiunta da DPR 07.01.56, n. 86 (G.U. n. 59 del 1956).


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!