Contratto di inserimento (D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, Art. 54 – 59)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
– Omissis –
Capo II
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Articolo 54
Definizione e campo di applicazione
[1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piè di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta’ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche’ quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo (1);
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se piè favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.] (2)
(1) Lettera modificata dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente sostituita dall’articolo 22, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. Per l’attuazione della presente lettera vedi il D.M. 17 novembre 2005 .
(2) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).
Articolo 55
Progetto individuale di inserimento
[1. Condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’ articolo 54 , comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (1).] (2)
(1) Comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).
Articolo 56
Forma (1)
[1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).
Articolo 57
Durata (1)
[1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).
Articolo 58
Disciplina del rapporto di lavoro (1)
[1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).
Articolo 59
Incentivi economici e normativi
[1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per piè di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’ articolo 54 , comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale (1).
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008 (2).] (3)
(1) Comma sostituito dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80.
(2) Comma modificato dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 15 del medesimo articolo 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal suddetto comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012).

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