Sostituzione lavoratori assenti per maternità o paternità (D.lgs 26 Marzo 2001 n. 151 – Artt. 6, 16 e 32)

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96). – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(Omissis)

Articolo 6

Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

(Omissis)

Articolo 16

Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto salvo quanto previsto all’articolo 20 (1) (2);

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto (3) (4).

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonche’ in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita’, le lavoratrici hanno facolta’ di riprendere in qualunque momento l’attivita’ lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (5).

(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 116 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 16), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

(3) A norma dell’ articolo 1 del D.M. 12 luglio 2007 , il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui al presente articolo e’ esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonche’ agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima. Vedi, anche, l’ articolo 2 del medesimo D.M. 12 luglio 2007 per le esercenti attivita’ libero professionale. A norma dell’ articolo 5 del D.M. 12 luglio 2007 alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e’ corrisposta un’indennita’ di maternita’ per i periodi di astensione obbligatoria previsti dal presente articolo.

(4) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(Omissis)

Articolo 32

Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (1);

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita’ di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche’ i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresi’, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalita’ connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita’ di fruizione e di differimento del congedo (2).

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo (3) .

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto .

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attivita’ lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (4).

(1) Vedi l’articolo 4, comma 24, lett. b), della L. 28 giugno 2012, n. 92.

(2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 339, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 339, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 339, lettera c), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(Omissis)

 


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