Elenchi professionali la cui iscrizione consente rapporti di prestazioni a “Partita IVA” (Decreto del Ministro del Lavoro 20 dicembre 2012)

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. La presunzione di cui all’articolo 69 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati di cui all’articolo 2.

Art. 2

Ordini professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati

  1. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati di cui all’articolo 69 bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività.
  2. L’allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, gli albi, i ruoli e gli elenchi di cui al comma 1.

Art. 3

Registro delle imprese

  1. L’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione di cui all’articolo 69 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4

Certificazione del contratto e monitoraggio

  1. Le Commissioni di certificazione possono certificare i contratti di incarico professionale anche al fine di accertare il possesso dei requisiti e condizioni di cui all’articolo 2.
  2. A fini di monitoraggio, le commissioni di certificazione trasmettono alla Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, con periodicità almeno semestrale, i dati relativi ai contratti certificati e l’inapplicabilità della presunzione di cui all’articolo 69 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
  3. La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro predispone annualmente un monitoraggio in relazione alla attività di certificazione di cui al comma 2.

Allegato 1

Ordini professionali riconosciuti (in ordine di attuazione):

Consiglio Nazionale del Notariato (L. n. 89/1913);
Consiglio Nazionale Ingegneri (L. n. 1395/1923, R.D. n. 25la 37/1925, D.Lgs. Lgt. n. 382/1944);
Consiglio Nazionale dei Chimici (R.D. n. 842/1928, L. n. 897/1938, D.Lgs. Lgt. n. 382/1944);
Ordine Nazionale Forense (R.D.L. n. 1578/1933 conv. da L. n. 36/1934);
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti) (L. n. 1395/1923, che ha assunto la sua attuale denominazione ai sensi del D.P.R. n. 328/2001);
Ordine Nazionale degli Attuarí (L. n. 194/1942);
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946);
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 e D.P.R. n. 221/1950);
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946);
Ordine Nazionale dei Giornalisti (L. n. 69/1963);
Consiglio Nazionale dei Geologi (L. n. 112/1963);
Ordine Nazionale dei Biologi (L. n. 396/1967);
Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (L. n. 3/1976);
Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro (L. n. 12/1979);
Ordine Nazionale degli Psicologi (L. n. 56/1989);
Ordine degli Assistenti Sociali (L. n. 84/1993);
Ordine dei Tecnologi Alimentari (L. n. 59/1994);
Ordine dei consulenti in proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005, recante Codice della proprietà industriale, artt. 201 e ss.);
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato da ex Ordine dei Dottori commercialisti e da ex Collegio dei Ragionieri (D.Lgs. n. 139/2005).

Collegi riconosciuti (in ordine di attuazione):

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (R.D. n. 275/1929);
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (R.D. n. 274/1929 e D.Lgs. Lgt. n. 382/1944);
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946);
Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia (L. n. 1049/1954);
Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale (L. n. 1103/1965).
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (n. 251/1986);
Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine (L. n. 6/1989);
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (L. n. 54/1991).

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (L. n. 1612/1960);
Albo unico dei Promotori Finanziari (D.Lgs. n. 58/1998).


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