Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale- n. 226 del 28 settembre 2018), convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130 «Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.»

Art. 43 bis – Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento  del  trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall’art. 2, comma  31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per  le  societa’  sottoposte  a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

  1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa’  sottoposte  a  procedura fallimentare o in amministrazione  straordinaria,  le  quali  abbiano usufruito del trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 44, previa  autorizzazione dell’INPS  a  seguito  di  apposita  richiesta,  sono  esonerate  dal pagamento delle quote  di  accantonamento  del  trattamento  di  fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della  riduzione oraria o sospensione dal  lavoro,  e  dal  pagamento  del  contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno  2012,  n.  92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2.  All’onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  si  provvede  a  carico  del  Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art.  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Ai  fini  del monitoraggio della spesa,  l’INPS  verifica  con  cadenza  mensile  i flussi di spesa e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,  effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e’ stato raggiunto o sara’  raggiunto  il  limite  di  spesa,   l’INPS   non   prende   in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1,  dandone  comunicazione al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero dell’economia e delle finanze.

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