Lavoratori coobligati (D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, Art. 41 co. 5)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
– Omissis –
Art. 41
Definizione e vincolo di solidarietà
– Omissis –
  1. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile.
– Omissis –

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