Norme sui licenziamenti individuali (L. 15 Luglio 1966 n. 604)

 

Norme sui licenziamenti individuali (1).

Art. 4

 

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata (1).

(1) Vedi l’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

 

 

 

 

 


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