Recesso (Artt. 2110, 2118, 2199 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Articolo 2110

 

Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.

 

  1. In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [21112; 98 att.] (2).
  2. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
  3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio [2120].

 

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) Per la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio v. art. 49 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388. V. inoltre l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Articolo 2118

Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

 

  1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [21094, 21102, 2121, 2122, 2244; 98 att.] (2).
  2. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [2119].
  3. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122].

 

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) V. l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 maggio 1990, n. 108.

Articolo 2119

Recesso per giusta causa.

 

  1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
  2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

 

 

 

 

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!