Visite mediche di controllo (Decreto ministeriale 15 Luglio 1986)

Decreto Ministeriale 15 Luglio 1986
Disciplina Delle Visite Mediche Di Controllo Dei Lavoratori Da Parte Dell’istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, Ai Sensi Dell’art. 5, Comma 12 E Seguenti, Del Decreto-Legge 12 Settembre 1983, N. 463, Conv., Con Modificazioni, Nella Legge 11 Novembre 1983, N. 638.

Art. 1

Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale d’ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell’istituto medesimo presso le quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti.
Al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella formazione delle liste di cui al primo comma, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, d’intesa con gli ordini dei medici, indicherà alle proprie sedi criteri idonei a garantire, mediante la piena disponibilità dei sanitari, la massima efficienza e tempestività del servizio di controllo.
Per l’iscrizione nelle liste di cui al primo comma sono fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti dagli ordinamenti che disciplinano il rapporto di lavoro dei medici interessati o dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali.

Art. 2

La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell’assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro o dall’Istituto previdenziale all’atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.
Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia.

Art. 3

La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.
La sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette giornalmente all’unità sanitaria locale competente l’elenco delle richieste pervenute.

Art. 4

L’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Art. 5

Fatta salva la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall’indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico indicato nell’avviso stesso, salvo che l’interessato non abbia ripreso l’attività lavorativa.
L’esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato dal presidio sanitario alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale che ha disposto il controllo, alla quale sarà successivamente trasmesso, in quadruplice copia, il relativo referto.

Art. 6

Nell’assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.
Qualora il lavoratore non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all’Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

Art. 7

L’Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore al datore di lavoro o agli istituti previdenziali richiedenti, gli esiti dell’accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell’interessato.
Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro o all’istituto previdenziale che ha richiesto la visita.

Art. 8

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a predisporre presso le proprie sedi un apposito servizio, idoneo a garantire l’espletamento dell’attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

Art. 9

Il medico che, senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, è formalmente diffidato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e cancellato dall’apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti.

Art. 10

I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nella seguente misura:
L. 20.000, per visita domiciliare di controllo eseguita il giorno feriale;
L. 32.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;
L. 15.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
L. 25.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
L. 5.000, a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari ad 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana (1).

(1) Vedi il Comunicato 15 aprile 1992, per l’aggiornamento dei compensi.

Art. 11

Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a rimborsare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo, maggiorati di un importo fisso di L. 5.000 a titolo di spese di amministrazione.

Art. 12

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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