Lavoratori tossicodipendenti (Decreto Del Presidente Della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 309, Art. 125)

Decreto Del Presidente Della Repubblica 9 Ottobre 1990, N. 309 .
Testo Unico Delle Leggi In Materia Di Disciplina Degli Stupefacenti E Sostanze Psicotrope, Prevenzione, Cura E Riabilitazione Dei Relativi Stati Di Tossicodipendenza (Lavoratori Tossicodipendenti)

– Omissis –

Art. 125

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
  1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
  3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (1).

(1) Articolo così modificato dall’art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.

– Omissis –


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