Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio (Regio Decreto Legge 24 Giugno 1937 n. 1334)

Art. 1

  1. Gli impiegati dello Stato, della altre pubbliche amministrazioni anche se aventi ordinamenti autonomi, degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché gli impiegati privati previsti dal regio decreto legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.
  2. Durante il predetto congedo straordinario l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
  3. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
  4. Il Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


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