Contratti di solidairetà (L. 19 Dicembre 1984 n. 863, Art. 1)

Decreto-Legge 30 Ottobre 1984, N. 726 (In Gazz. Uff., 30 Ottobre, N. 299).
Decreto Convertito Con Modificazioni In Legge 19 Dicembre 1984, N. 863 (In Gazz. Uff., 22 Dicembre 1984, N. 351).
Misure Urgenti A Sostegno E Ad Incremento Dei Livelli Occupazionali. (Contratti Di Solidarieta’) (Formazione Lavoro) (Part Time)
Art. 1
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all’art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piè razionale impiego (1).
  2. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale (2).
  3. [L’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.] (3)
  4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e dal conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario (4).
  5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni (5).
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’articolo 8, comma 2-bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, in sede di conversione.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l’articolo 1 del D.M. 20 agosto 2002, n. 31445.
– Omissis –

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