Mobilità (Legge 23 Luglio 1991 n. 223, Articoli estratti)

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175). – Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

ARTICOLO N.4 – Procedura per la dichiarazione di mobilità (A) (1).

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo (2).

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche’ del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia’ previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (3) (4).

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (5).

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e’ esaminata la possibilita’ di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti (6).

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori (7) (8).

7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6 (9) (10).

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà (11).

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (12).

10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati (13).

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo (14).

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piè regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4 (15).

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo’ eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure (16).

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell’art. 4- bis , nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

(1) In riferimento al presente articolo, vedi anche l’articolo 1, comma 18, lettera a), della Legge 23 agosto 2004, n. 243.

(2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 72, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(3) A norma dell’articolo 8, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, le disposizioni di cui al presente comma ed al comma 4 dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilita’ alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita’ di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 e dall’articolo 2, comma 72, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(5) Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.

(7) Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

(8) A norma dell’articolo 5, comma 2-ter, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in Legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del suddetto D.L. n. 347 del 2003 e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui al presente comma sono ridotti della meta’.

(9) Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

(10) A norma dell’articolo 5, comma 2-ter, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in Legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del suddetto D.L. n. 347 del 2003 e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui al presente comma sono ridotti della meta’.

(11) Comma modificato dall’articolo 2, comma 72, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(12) Comma modificato dall’articolo 1, comma 44, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall’articolo 2, comma 72, lettera d), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(13) Comma modificato dall’articolo 2, comma 72, lettera e), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(14) Comma modificato dall’articolo 1, comma 45, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(15) Ora, Direzione regionale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

(16) Comma inserito dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 33/2013; Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577; Circolare INPS 01 agosto 2013, n. 119.

ARTICOLO N.5 – Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.

1. L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a ) carichi di famiglia;

b ) anzianità;

c ) esigenze tecnico-produttive ed organizzative (1).

2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l’impresa è tenuta al rispetto dell’art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L’impresa non puo’ altresi’ licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (2).

3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni (3).

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (4) (5) (6) (A).

5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b ), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilit in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio e’ escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’articolo 8, comma 4-bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma (7) (8).

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all’art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all’art. 1, comma 2, nell’unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (9).

(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 73, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) Comma modificato dall’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, e dall’articolo 2, comma 73, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(3) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 46, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(4) A norma dell’articolo 8, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, il presente comma si interpreta nel senso che il mancato versamento delle mensilita’ alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita’ di cui all’articolo 4 della presente legge e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7 della medesima Legge n. 223 del 1991.

(5) A norma dell’articolo 5, comma 8, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, la somma dovuta ai sensi del presente comma, e’ aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

(6) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 71, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(7) Comma modificato dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.

(8) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 71, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(9) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 71, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358.

ARTICOLO N.7 – (Indennita’ di mobilita’) (1) (2) (A)

1. I lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita’ per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennita’ spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

a) per i primi dodici mesi; cento per cento;

b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento (3) (4) (5) (B).

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita’ di mobilita’ e’ corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento (6) (7) (8) (C).

3. L’indennita’ di mobilita’ e’ adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennita’ di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e’ comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’eta’ pensionabile ovvero, se a questa data non e’ ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L’indennita’ di mobilita’ non puo’ comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianita’ maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.

5. I lavoratori in mobilita’ che ne facciano richiesta per intraprendere un’attivita’ autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennita’ nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita’ gia’ godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita’ delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta’, questa somma e’ aumentata di un importo pari a quindici mensilita’ dell’indennita’ iniziale di mobilita’ e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta’. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita’ aziendale di cui all’articolo 16 comma 1, e’ elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita’. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennita’ in mobilita’ sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita’ per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche’ le modalita’ per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6 (9) (10).

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche’ nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita’ entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’eta’ inferiore di non piu’ di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianita’ contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’eta’ pensionabile l’indennita’ di mobilita’ e’ prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennita’ per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e’ dell’ottanta per cento (11).

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita’ entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’eta’ inferiore di non piu’ di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’ la vecchiaia e i superstiti, un’anzianita’ contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennita’ di mobilita’ spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita’. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa’ non opera- tive della Societa’ di Gestione e Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianita’ contributiva; l’indennita’ di mobilita’ non puo’ essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni (12) (13).

8. L’indennita’ di mobilita’ sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche’ le indennita’ di malattia e di maternita’ eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell’indennita’ di mobilita’ ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e’ calcolato sulla base della retribuzione cui e’ riferito il trattamento straordinario di intergrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell’indennita’ di mobilita’ spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L’indennita’ prevista dal presente articolo e’ regolata della normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche’ alle disposizioni di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l’indennita’ prevista dal presente articolo e’ a carico dell’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4 comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonche’ le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.

14. E’ abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.

(1) In riferimento al presente articolo, vedi l’articolo 4, comma 12, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 423 (in Gazz.Uff., 20 settembre, n . 39), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennita’ di mobilita’.

(4) A norma dell’articolo 45, comma 17, lettera f), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita’, i trattamenti di mobilita’ di cui al presente comma e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 11, comma 2, della presente legge, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis.

(5) Per la ridefinizione del periodo massimo di diritto della relativa indennita’ di cui al presente comma, vedi l’articolo 2, comma 46, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(6) A norma dell’articolo 45, comma 17, lettera f), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita’, i trattamenti di mobilita’ di cui al presente comma e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 11, comma 2, della presente legge, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis.

(7) Per un’ulteriore proroga dell’indennita’ di mobilita’ di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2002, n. 172, come modificato dall’articolo 3, comma 138, lettera a), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(8) Per la ridefinizione del periodo massimo di diritto della relativa indennita’ di cui al presente comma, vedi l’articolo 2, comma 46, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(9) A norma dell’articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, il termine del 31 dicembre 1992 previsto dal presente comma, e’ prorogato al 31 dicembre 1993. Successivamente, a norma dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, il termine di cui al presente comma e’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

(10) A norma dell’articolo 15, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, l’indennita’ di mobilita’ di cui al presente comma, e’ da considerarsi non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa’ cooperative.

(11) A norma dell’articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, il termine del 31 dicembre 1992 previsto dal presente comma, e’ prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l’applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell’11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilita’ da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e dell’industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche’ nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Successivamente, a norma dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, il termine di cui al presente comma e’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

(12) A norma dell’articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, il termine del 31 dicembre 1992 previsto dal presente comma, e’ prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l’applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell’11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilita’ da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e dell’industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche’ nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Successivamente, a norma dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, il termine di cui al presente comma e’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

(13) A norma dell’articolo 5, comma 15, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, il termine del 1° gennaio 1991 di cui al presente comma e’ differito al 31 dicembre 1992.

(A) In riferimento al presente articolo:Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577.

(B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2013, n. 19/2013.

(C) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2013, n. 19/2013.

ARTICOLO N.8 – Collocamento dei lavoratori in mobilità (1) (A).

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 (2) (3).

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti (4) (5).

4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita’, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (6).

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall’art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per quelle dei periodi di prova di cui all’art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) A norma dell’articolo 68, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente comma si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

(3) In riferimento al presente comma, vedi anche l’articolo 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, e l’articolo 2, comma 134, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) A norma dell’articolo 8, comma 2, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, all’impresa fornitrice di lavoro temporaneo che assume lavoratori titolari dell’indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui al presente comma è determinato complessivamente con riferimento all’ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8 della Legge n. 196 del 1997, ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

(5) In riferimento al presente comma, vedi anche l’articolo 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.

(A) In riferimento al presente articolo:Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577.

ARTICOLO N.9 – Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità (1).

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:

a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b ) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c ) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b ), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 6, comma 4;

d ) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’art. 8, comma 6 (2).

d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche’ di quelli previsti dal comma 5-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (3).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non piè di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore (4).

3. La cancellazione dalla lista di mobilita’ ai sensi del comma 1 e’ dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (5) (6).

4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b ), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a ) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b ) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;

c ) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l’impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. I lavoratori di cui all’art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 38, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.

(3) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.

(4) In riferimento al presente comma, vedi l’articolo 22, comma 5, lettera d), della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

(5) Comma sostituito dall’articolo 2, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.

(6) Ora Direzione provinciale del lavoro e Direzione regionale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

ARTICOLO N.16 – Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale.

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7 (1) (2) (A).

2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo (3);

b ) al versamento della somma di cui all’art. 5, comma 4 (4).

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennità di cui al comma 1 provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a ) e b ) (5).

4. Sono abrogati l’art. 8 e il secondo e terzo comma dell’art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.4. Sono abrogati l’art. 8 e il secondo e terzo comma dell’art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 423, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennita’ di mobilita’.

(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(3) Lettera sostituita dall’articolo 20, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(4) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(5) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(A) In riferimento al presente comma: Messaggio INPS 25 luglio 2013, n. 11985.

ARTICOLO N.17 – Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARTICOLO N.24 – Norme in materia di riduzione del personale (A).

1. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piè di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in piè unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione (1) (2).

1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennita’ di cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9 (3).

1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (4).

1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni (5).

1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu’ dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore e’ tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennita’ in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita’ della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennita’ contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro (6).

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis, 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attivita’ (7).

3. Quanto previsto all’articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, e’ dovuto dalle imprese di cui all’articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita’ spettante al lavoratore ed e’ ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (8).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge (9).

(1) A norma dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’ articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993, la disposizione di cui all’ultimo periodo del presente comma si interpreta nel senso che la facolta’ di collocare in mobilita’ i lavoratori di cui all’articolo 4, comma 9, della presente legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita’ entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 e, successivamente, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.

(4) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.

(5) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.

(6) Comma inserito dall’articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161

(7) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 e, successivamente, dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161..

(8) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a decorrere dall’11 maggio 1993, a norma di quanto disposto dall’ articolo 11, comma 1, del medesimo D.L. n. 148 del 1993.

(9) Vedi, anche, l’articolo 1 comma 17 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e l’articolo 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 33/2013; Circolare INPS 1° agosto 2013, n. 119.


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