Assoggettamento fiscale del corrispettivo (Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, Art. 17)

Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Dicembre 1986, N. 917
Approvazione Del Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi (1).

(1) Il D. Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’ articolo 2 e articolo 4 del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

– Omissis –

Art. 17

Tassazione separata (1).
  1. L’ imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
    1. trattamento di fine rapporto di cui all’ articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’ art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’ art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’ indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’ obbligo di non concorrenza, ai sensi dell’ art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’ autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (2);
    1. bis [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’ articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (3)
    2. emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’ articolo 50 e al comma 2 dell’ articolo 49 (4);
    3. indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’ art. 53, se il diritto all’ indennità risulta da atto di data certa anteriore all’ inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’ autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (5);
    1. bis l’ indennità di mobilità di cui all’ art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’ art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (6);
    2. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (7);
    3. indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
    4. indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’ attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’ articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
    5. plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piè di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piè di cinque anni (8);
    1. bis plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell’ art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (9);
    1. ter corrispettivi di cui all’ articolo 54 , comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione (10);
    2. indennità per perdita dell’ avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
    3. indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piè anni;
    4. redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’ articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’ inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
    5. [ redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all’ imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’ inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;] (11)
    6. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’ articolo 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
    1. bis somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’ articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (12).
  2. I redditi indicati alle lettere da g a n del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’ esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
  3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’ esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’ anno in cui sono percepiti, se ciò risulta piè favorevole per il contribuente (13).
  4. Omissis (14).

(1) Vedi articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Sulle nuove disposizioni relative alla tassazione separata per le persone fisiche titolari di redditi d’ impresa e di redditi da partecipazione in snc e sas residenti nel territorio dello Stato vedi articolo 1, comma 40, 41 e 42 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’ articolo 16.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e successivamente dall’ articolo 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. A norma dell’ articolo 1, comma 9 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la determinazione dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di cui alla presente lettera si applicano se piè favorevoli le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. A norma dell’ articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto il cui importo superi complessivamente la somma di 1,5 milioni di euro è dovuto, sulllimporto eccedente il predetto limite, un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. A norma dell’ articolo 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui alla presente lettera , il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per llanno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dalllanno 2009.
(3) Lettera aggiunta dall’ articolo 10 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, modificata dall’ articolo 7 del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e successivamente abrogata dall’ articolo 21 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, come disposto dall’ articolo 23 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nel testo modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(4) Lettera sostituita dall’ articolo 3, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, successivamente modificata dall’ articolo 5 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 1996, n. 287, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l’ indennità di disoccupazione.
(5) Lettera modificata dall’ articolo 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(6) Lettera aggiunta dall’ articolo 3, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(7) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e successivamente dall’ articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(9) Lettera aggiunta dall’ articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(10) Lettera aggiunta dall’ articolo 36, comma 29, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(11) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e successivamente abrogata dall’ articolo 3 del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(12) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e successivamente modificata dall’ articolo 3, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(13) Comma modificato dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall’ articolo 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e successivamente dall’ articolo 3, comma 82 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(14) L’ originario comma 4 era stato trasformato nel comma 5 dell’ articolo 9 del testo previgente, dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

– Omissis –


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