Pause durante il lavoro quotidiano (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 8, Art. 175 )

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 N.81 – Attuazione Dell’articolo 1 Della Legge 3 Agosto 2007, N. 123, In Materia Di Tutela Della Salute E Della Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro (1).

(1) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.

Art. 175

Svolgimento quotidiano del lavoro

  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita’ mediante pause ovvero cambiamento di attivita’.
  2. Le modalita’ di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalita’ e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita’.
  5. E’ comunque esclusa la cumulabilita’ delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa e’ considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non e’ riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.


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