Permessi elettorali- L. 69/1992- D.P.R. 361/1957| Adlabor

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della  Camera  dei  deputati,  approvato  con decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21  marzo  1990,  n.  53,  va inteso  nel  senso  che  i  lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo  119  hanno  diritto  al  pagamento  di   specifiche   quote retributive,  in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero

a  riposi  compensativi,  per  i  giorni  festivi  o  non  lavorativi eventualmente  compresi  nel  periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Nota all’art. 1:

–  L’art.  119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati,  approvato  con D.P.R.  n.  361/1957,  come  sostituito  dall’art. 11 della legge n. 53/1990, e’ cosi’ formulato:

“Art. 119. – 1. In occasione di tutte  le  consultazioni elettorali  disciplinate  da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni  presso  gli  uffici elettorali,  ivi  compresi  i  rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum,  i

rappresentanti  dei  partiti  o  dei  gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad  assentarsi  dal lavoro  per  tutto  il  periodo  corrispondente alla durata delle relative operazioni.

  1. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di  cui  al  comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita’ lavorativa”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 3 giugno 1957, n. 139

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.

Articolo 119

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (1)

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. (2)

 

 


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