Agevolazioni per l’incremento della produttività (Legge 24 dicembre 2012 n. 228)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(LEGGE DI STABILITA’ 2013).

Art. 1

Comma 481.
Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L’agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 482.
Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015 e, a tal fine, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014.


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