Detassazione del salario di produttività (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 n. 60881)

(in Gazz. Uff., 30 maggio 2012, n. 125).
Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonchè del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva.

Art.1

Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività

  1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.


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