Età per pensione di anzianità (Legge 23 Agosto 2004 n. 243)

Norme In Materia Pensionistica E Deleghe Al Governo Nel Settore Della Previdenza Pubblica, Per Il Sostegno Alla Previdenza Complementare E All’ Occupazione Stabile E Per Il Riordino Degli Enti Di Previdenza Ed Assistenza Obbligatoria

Art. 1

– Omissis –

  1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’ incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’ elevazione dell’ età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
    1. il diritto per l’ accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’ età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (3);
    2. per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’ articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
      1. a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
      2. con un’ anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge (4);
    3. i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’ anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’ anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’ anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell’ anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’ anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’ accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’ anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’ anno avendo come riferimento per l’ anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’ anno (5);
    4. per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’ anno 2012, puo’ essere stabilito il differimento della decorrenza dell’ incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’ applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B (6).
  3. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente (7).
  4. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’ accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’ età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
  5. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l’ estensione dell’ obiettivo dell’ elevazione dell’ età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’ articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’ assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’ articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piè decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’ alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
    2. prevedere l’ introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
    3. prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
    4. definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’ alinea del presente comma.
  6. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’ elevazione dell’ età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piè decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
    2. armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’ articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’ assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’ articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
    3. prevedere l’ introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
    4. confermare in ogni caso l’ accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
    5. prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
    6. definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’ alinea del presente comma.
  7. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’ articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’ accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’ accredito contributivo relativo all’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’ esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’ esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (8).
  8. All’ atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’ esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’ anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento (9).
  9. All’ articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
    “i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’ esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’ accredito contributivo presso l’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa” (10).
  10. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze (11).
  11. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’ impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’ articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
  12. L’ articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
  13. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
    1. ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    2. ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’ articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
  1. bis Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12).
  2. L’ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai commi 18 e 18-bis che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis (13)(14).
  3. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
  4. All’ articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non piè di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’ intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’ istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l’ approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso”.
    Commi da 22 a 55: omissis

(1) Lettera modificata dall’ articolo 25, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi disposizioni sull’ esercizio delle competenze di cui alla presente lettera di cui all’ articolo 25, comma 3, della medesima legge.
(2) Vedi, anche, l’ articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
(3) Lettera sostituita dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(4) Numero sostituito dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(5) Lettera modificata dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(6) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(7) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(8) Per gli incentivi al posticipo del pensionamento vedi il D.M. 6 ottobre 2004.
(9) Per gli incentivi al posticipo del pensionamento vedi il D.M. 6 ottobre 2004.
(10) Per gli incentivi al posticipo del pensionamento vedi il D.M. 6 ottobre 2004.
(11) Per gli incentivi al posticipo del pensionamento vedi il D.M. 6 ottobre 2004.
(12) Comma inserito dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(13) Per un’ interpretazione del presente comma vedi l’ articolo 7-quaterdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43.
(14) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(15) Comma così modificato dall’ articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 2005, n. 109, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2005.
(16) Comma così modificato dall’ articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2005.
(17) Comma così modificato dall’ articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 2005, n. 109, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2005.
(18) Comma così modificato dall’ articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 2005, n. 109, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2005.
(19) Comma così modificato dall’ articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 2005, n. 109, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2005.
(20) Comma abrogato dall’ articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ALLEGATO 1

Tabella A(1)

Anno Età anagrafica Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti INPS
2008 58 59
2009 dal 1/1 al 30/6 59 59

Tabella B(2)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
-1-
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna -1- -2-
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna -2-
2009 (da 1/7 a 31/12) 95 59 96 60
2010 95 59 96 60
2011 96 60 97 61
2012 96 60 97 61
Dal 2013 97 61 98 62

(1) Tabella sostituita dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(2) Tabella inserita dall’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 


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