Età per pensione di vecchiaia (Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 503)

Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, N. 503
Norme Per Il Riordinamento Del Sistema Previdenziale Dei Lavoratori Privati E Pubblici, A Norma Dell’ articolo 3 Della Legge 23 Ottobre 1992, N. 421

Art. 1

Età per il pensionamento di vecchiaia.
  1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’ età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
  2. Il limite di età previsto per l’ applicazione delle disposizioni contenute nell’ art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall’ obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall’ anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l’ obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati (1).
  3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell’ articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell’ articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all’ articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell’ anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell’ articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell’ elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
  5. Il trattamento pensionistico derivante dall’ applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l’ importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
  6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
  7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
  8. L’ elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’ 80 per cento.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n. 117, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il termine per l’ esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 2

Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
  1. Nel regime dell’ assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’ inizio dell’ assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’ assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
  2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
  3. In deroga ai commi 1 e 2:
    1. continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
    2. per i lavoratori subordinati che possono far valere un’ anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’ anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
    3. nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’ età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

Art. 3

Retribuzione pensionabile.
  1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’ anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell’ articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
  2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un’ anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto (3).
  4. L’ incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all’ I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un’ anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
  5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all’ art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all’ articolo 5, comma 6, e all’ art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l’ anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’ indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
  6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all’ anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall’ Istat.

(1) Per l’ incremento del numero delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili vedi articolo 1, comma 17 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Vedi anche le ulteriori disposizioni di cui al comma 18 del medesimo articolo 1.

All.1

TABELLA A

ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (1)
Periodo di riferimento Uomini Donne
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61° anno 62° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 63° anno 64° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 65° anno 56° anno
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 57° anno 58° anno
dal 1° gennaio 2000 in poi 59° anno 60° anno

(1) Tabella sostituita dall’ articolo 11 e dalla Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. Vedi, anche, l’ articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All.2

TABELLA B

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Periodi Anzianità contributiva
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 19
Dal 1° gennaio 2001 in poi 20

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!