Norme in materia pensionistica (Legge 29 Maggio 1982 n. 297)

(1) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPGI 5 febbraio 2007, n. PC/02/CV.

Art. 3

Norme in materia pensionistica.

A decorrere dall’ anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all’ articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all’ articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall’ articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall’ articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel co. seguente, dell’ indice del costo della vita calcolato dall’ ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria.
Alle date di cui al co. precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell’ indice relativo al periodo compreso tra l’ ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell’ indice relativo al periodo compreso tra l’ undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l’ aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all’ articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel co. seguente.
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo co.. (7)
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell’ anno successivo.
L’ adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell’ articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell’ indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo co. del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. (8)
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell’ anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l’ anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono co. è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell’ indice annuo del costo della vita calcolato dall’ ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria, tra l’ anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del co. precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell’ anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all’ articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d’ importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell’ ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall’ applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’ importo della contribuzione aggiuntiva di cui al co. precedente dall’ ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Art. 4

Disposizioni finali.

Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’ articolo 2120 del codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto co. dell’ articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all’ articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’ articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al co. precedente.
Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all’ articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente co. sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo co. o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all’ articolo 1 della presente legge.

Art. 5

Disposizioni transitorie.

L’ indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all’ atto dell’ entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’ articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto co. dell’ articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo co. dell’ articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell’ indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:
25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all’ anno 1986, gli aumenti dell’ indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del co. precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.
Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni piè favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all’ atto dell’ entrata in vigore della presente legge fruiscono dell’ indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l’ indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all’ importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al co. precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall’ articolo 1 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto co. si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di “sottufficiale” e di “comune”.
È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell’ articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l’ adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Per l’ anno 1982 l’ incremento dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all’ indice del mese di maggio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legenda

(1) Sostituisce l’ Art. 2120, c.c.

(7) co. sostituito dall’ Art. 4, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., in l. 25 marzo 1983, n. 79.

(8) La Corte cost., con sent. 14 luglio 1988, n. 822, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall’ Art. 26, terzo co., della l. 3 giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sent. 26 maggio 1989, n. 307, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell’ età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con sent. 10 novembre 1992, n. 428, la stessa Corte ha ancora dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell’ età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piè favorevole per l’ assicurato. Con sent. 30 giugno 1994, n. 264, la stessa Corte ha di nuovo dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l’ ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’ età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’ anzianità contributiva minima. Infine, la Corte cost., con sent. 26 luglio 1995, n. 388, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non prevede che, nell’ ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. La Corte cost., con sent. 23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dall’ Art. 25, della l. 26 luglio 1984, n. 413, qualora l’ assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piè favorevole.


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